Spoils system: illegittima la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali quale effetto automatico del mutamento di governo

Redazione 27/07/11
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 246 del 25 luglio 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede la rimozione automatica dei dirigenti quando cambia il Governo.

A ricorrere alla Consulta è stato il Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione di legittimità in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, dell’articolo 19, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del predetto decreto, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

La disposizione censurata prevede un meccanismo di cessazione anticipata del rapporto di ufficio, quale effetto automatico del mutamento di governo (cosiddetto spoils system), che è applicabile ad incarichi dirigenziali, anche non apicali, conferiti «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione» (art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001) e che, sotto il profilo dell’efficacia nel tempo, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di Governo.

L’illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di «funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico» è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 34 e 224 del 2010, nn. 351 e 390 del 2008, nn. 103 e 104 del 2007) anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni (sentenze n. 81/2010 e n. 161/2008). Anche per tale tipologia di incarichi, infatti, la Corte ha affermato (nella sentenza 81/2010) che «il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce la relativa funzione deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione».

A tal fine, è in particolare necessario garantire «la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato».

In base a tali argomenti, pertanto, con la sentenza n. 81 del 2010, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un meccanismo di spoils system transitorio che è del tutto analogo, anche sotto il profilo soggettivo, a quello previsto, a regime, dalla disposizione censurata nella sentenza in oggetto (art. 19, comma 8, D.Lgs. 165/2001). Quest’ultima infatti si differenzia, rispetto alla disciplina già dichiarata illegittima con la sentenza n. 81/2010, per il solo fatto che la prima introduce un meccanismo di spoils system a regime transitorio. Ma tale differenza, che attiene all’efficacia nel tempo della norma, non può indurre ad una diversa conclusione in punto di legittimità costituzionale.

Pertanto, alla luce delle medesime ragioni poste a fondamento della sentenza n. 81/2010 sopra richiamate, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 165/2001, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del D.Lgs. 150/2009, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del D.Lgs. 165/2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione perché l’interruzione del rapporto di ufficio prima della scadenza priva gli incarichi dirigenziali delle garanzie necessarie ad assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (Biancamaria Consales).

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