Spese di lite: non possono essere compensate se la notifica irregolare della cartella esattoriale è ascrivibile alle disfunzioni organizzative dell’ente

Redazione 24/06/13
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Biancamaria Consales

Lo ha deciso la sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 15448 del 20 giugno 2013, ha accolto il ricorso proposto da un avvocato cui, nonostante fosse stata accolta l’opposizione a cartella esattoriale presentata dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, aveva impugnato la compensazione delle spese da questi disposta e confermata dal Tribunale, cui si era rivolto in grado di appello.

Nella fattispecie, l’avvocato aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale del Comune di Roma, chiedendone l’annullamento per irregolare notifica del verbale di accertamento e per la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento. Nonostante l’opposizione fosse stata accolta, le spese di lite venivano integralmente compensate “dal momento in cui – argomentavano i giudici – il vizio della notifica del provvedimento impugnato era stato causato dalla complessità dell’ente territoriale che avrebbe giustificato incolpevoli disguidi amministrativi”. La motivazione veniva confermata nel secondo grado di giudizio.

La Suprema Corte ha accolto, con la sentenza in oggetto il ricorso in quanto “il riferimento alle ragioni dell’accoglimento dell’originaria opposizione per difetto di notifica del verbale di accertamento non può – affermano gli Ermellini – togliere che la parte fu costretta ad adire il giudice per vedersi riconosciuto il buon diritto né le disfunzioni della pubblica amministrazione nel portare a compimento i propri compiti istituzionali possono in uno Stato di diritto presidiato dal principio costituzionale della correttezza e dell’aspirazione al buon andamento dell’Amministrazione pubblica (art. 97, secondo comma, Cost.), fornire una legittima ragione di esonero del rispetto delle proprie regole procedimentali”.  

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