Sono colpevoli di abuso dei mezzi di disciplina i genitori che impediscono alla figlia di frequentare il fidanzatino

Redazione 09/12/11
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A deciderlo è stata la sesta sezione penale della Cassazione con la recente sentenza n. 45358 depositata il 6 dicembre 2011.
Ai coniugi ricorrenti veniva contestata sia in primo grado che in appello, una condotta di abuso dei mezzi di correzione e disciplina per aver impedito, attraverso il sequestro del cellulare e il divieto di svolgere lavoretti estivi, di frequentare il fidanzato.
Va premesso che la coppia è originaria dell’Albania, e che adduceva a giustificazione del comportamento motivazioni di tipo religioso e culturale: in altre parole, volevano che la figlia si avvicinasse agli usi e costumi del loro paese, in cui molti sono di religione islamica, per cui il fatto di avere una frequentazione con un giovane italiano non musulmano mal si conciliava con la loro formazione.
Ma i giudici sia di merito che di legittimità hanno ravvisato nel comportamento descritto i reati di violenza privata e, appunto, di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.
Per la configurazione di quest’ultima fattispecie delittuosa, ricordano i giudici, è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice (l’art. 571 del codice penale) un ulteriore fine rispetto alla volontà di realizzare la condotta di abuso.
Inoltre, come specificato in altre pronunce della Corte di legittimità, la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche quando gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l’agente è portatore, integra addirittura il reato di maltrattamenti in famiglia e non di semplice abuso dei mezzi di correzione.

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