Siti web: non rientrano nella tutela di cui all’art. 21 della Costituzione

Redazione 10/03/14
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 10594 del 5 marzo 2014 la Cassazione ha  annullato con rinvio il sequestro effettuato su alcuni siti web per avere gli stessi diffuso notizie con contenuto diffamatorio.

L’editoria on line, spiegano i giudici, non rientra nella concezione di ‘stampa’ ai fini della garanzia costituzionale prevista dall’art 21, che al primo comma tutela la libertà di manifestazione del pensiero, ed al terzo precisa che misura come il sequestro possono essere disposte solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (…).

Precisa, tuttavia, la Suprema Corte, che i siti web, anche se di informazione, non sono assimilabili alla stampa ai fini delle garanzie costituzionali e quindi che nel caso di specie l’articolo pubblicato in rete è meno tutelato di quello sul giornale; la garanzia non si applica a blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup e via dicendo, e del resto il direttore della testata non risponde neanche per omesso controllo perché è quasi impossibile, ad esempio, vigilare sui post del lettori con contenuto potenzialmente diffamatorio.

La notizia, sul portale, avvisano i giudici, ben può essere oggetto di sequestro, ma quando il giudice dispone la misura deve essere consapevole di colpire informazioni e non semplici cose, e ordinare, quindi, il provvedimento, quando non emerge con evidenza la probabile sussistenza di una causa di giustificazione come quella dell’art. 51 c.p. (diritto di cronaca).

Nella specie poiché la motivazione del sequestro era contraddittoria, la parola torna al giudice del merito affinchè chiarisca se vi sono i presupposti per l’applicazione dell’esimente, in particolare la continenza, verificando se i contenuti sono stati esposti sul sito senza l’utilizzo di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.

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