Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore macchinari di ultima generazione

Redazione 23/02/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

In materia di sicurezza sul lavoro, l’imprenditore è tenuto a predisporre tutte le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti, controllando altresì l’osservanza da parte di questi delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. È quanto disposto dalla sentenza n. 6854 del 21 febbraio 2012, con cui la Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro che aveva fatto impiegare, con esito letale, al proprio dipendente un mezzo da utilizzare in un percorso in salita benché privo di un dispositivo che ne garantisse il pronto ed automatico arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle. Il profilo di colpa mosso a carico del datore di lavoro è rappresentato dal fatto di aver messo a disposizione del dipendente un macchinario antiquato in luogo di un mezzo meccanico di tipo più moderno dotato di un sistema frenante idraulico in grado di bloccarlo immediatamente ove, in un percorso inclinato, dovesse verificarsi, per una qualunque ragione (rottura meccanica od erronea manovra del conducente), l’improvviso scollegamento della trasmissione dal motore con messa in folle del mezzo, come di fatto si è verificato nel caso concreto.

La Corte sottolinea che è a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 547/1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (ex D.Lgs. 626/1994, ora D.Lgs. 81/2008), ed anche in riferimento alla norma cd. «di chiusura del sistema» ex art. 2087 c.c., uno specifico obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti, nel perseguimento del prioritario obiettivo del benessere del lavoratore. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di precisare come «in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p.p.», e ciò indipendentemente dall’eventuale negligenza del lavoratore (Cass. pen., sez. un., 11 marzo 1999).

L’art. 2087 c.c. è cristallino nell’intimare al datore di lavoro un impegno per la sicurezza del lavoratore, calibrato in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La norma esprime il principio cardine dell’intero sistema preventivo, vale a dire quello della «massima sicurezza tecnologicamente fattibile». In base a tale principio la migliore tutela della sicurezza dei lavoratori, con conseguente riduzione al minimo dei rischi connessi all’attività espletata, deve avvenire, oltre che organizzando l’attività lavorativa sulla base dell’esperienza accumulata nel tempo ovvero con l’adozione di opportune procedure di lavoro o istruzioni specifiche, anche con l’adozione dei migliori accorgimenti tecnici conformi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica. L’imprenditore, dunque, deve essere sempre informato sulla migliore tecnologia possibile e deve mettere a disposizione dei lavoratori macchinari di ultima generazione.

Nel respingere il ricorso proposto, i Giudici di legittimità sottolineano proprio come il rischio specifico, legato all’inefficienza strutturale dell’azione frenante meccanica, poteva essere scongiurato mettendo a disposizione del lavoratore una macchina di nuova generazione che fosse dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, idoneo ad impedire il verificarsi dell’infortunio.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento