Sicurezza sul lavoro: circoscritto l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro se c’è delega di funzioni

Redazione 21/03/12
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Biancamaria Consales

Così ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, pronunciandosi avverso la sentenza di condanna della Corte di appello, a carico di una donna accusata di omicidio colposo commesso con violazione delle norme della sicurezza del lavoro in danno di un proprio dipendente. In particolare, all’imputata, nella veste di legale rappresentante, veniva addebitato il fatto di aver consentito che il dipendente procedesse al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico senza l’adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza che il lavoratore entrava in contatto con la linea elettrica a media tensione, riportandone lesioni letali.

La condanna dell’imputata era stata, dunque, motivata con il totale disinteresse rispetto al problema della sicurezza del cantiere, con la mancanza di adozione delle misure tecniche ed organizzative appropriate e soprattutto con la mancanza della precauzione risolutiva costituita dalla interruzione temporanea della erogazione dell’energia elettrica nel corso della lavorazione.

L’imputata si difendeva, lamentando che erroneamente le è stata attribuita la veste di legale rappresentante della società e quindi di datore di lavoro; in realtà non aveva ricevuto alcuna delega esterna che riguardasse la rappresentanza dell’ente, bensì solo una delega interna relativa alla gestione amministrativa e contabile in senso stretto. Piuttosto faceva luce sull’esistenza di una formale delega, idonea a determinare l’esonero da responsabilità, nei confronti di altro soggetto relativa agli aspetti operativi di gestione, comprensivi della sicurezza del lavoro, effettuata proprio perché non in grado di apprezzare l’adeguatezza del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori che si eseguivano.

La Corte di cassazione ha precisato che la delega di funzioni, ora disciplinata dall’art. 16 del Testo unico della sicurezza, non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, essa non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Dunque, la delega non fa venir meno l’obbligo di vigilanza; tuttavia, come l’art. 16 chiarisce, si parla di vigilanza alta, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato.

“La vigilanza non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta e minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida al garante. Se così non fosse l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.

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