Sì allo sconto di pena per chi collabora con la giustizia aiutando a scoprire come sono stati investiti i proventi dello spaccio di droga

Redazione 12/09/13
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Lucia Nacciarone

Ad avviso della Corte suprema di legittimità, l’attenuante speciale che consente la diminuzione della pena di due terzi al massimo su quella edittale, di cui al Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990) si applica anche all’imputato che con informazioni preziose consente di rintracciare i conti esteri dove confluiscono i proventi dell’attività illecita.

La sentenza n. 37122 del 10 settembre 2013 accoglie quindi il ricorso del ‘pentito’, e giudica illogica la motivazione con cui la Corte d’appello esclude l’applicabilità della suddetta attenuante riconoscendo soltanto le generiche.

Gli ermellini hanno osservato che ai fini della concessione del beneficio si possono ben considerare come alternative le due forme di collaborazione con gli investigatori: quella che interrompe la consumazione dei reati e quella che consente di intercettare le risorse degli illeciti penali.

Pertanto, risulta prezioso ai fini della investigazione anche il contributo di chi collabora coi pm facendo recuperare alle autorità una barca utilizzata per il trasporto di droga e consentendo l’individuazione dei conti esteri.

A costui risulta applicabile anche l’attenuante specifica, contrariamente a quanto aveva deciso la Corte territoriale.

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