Sì alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio se uno dei coniugi era ateo

Redazione 23/12/13
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Lucia Nacciarone

 

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 28220 del 18 dicembre 2013, che respinge il ricorso di una donna che si era sposata con rito concordatario pur non avendo fede religiosa e non credendo nel matrimonio come istituzione durevole nel tempo.

I giudici di legittimità convengono che debba essere dichiarato l’annullamento del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico con conseguente delibazione della sentenza della Corte d’Appello e ciò in quanto l’ateismo della nubenda integra una vera e propria riserva mentale, tra l’altro nota all’altro futuro coniuge già prima di presentarsi all’altare; inoltre, nei procedimenti di annullamento del matrimonio concordatario, il controllo del giudice nazionale riguarda la sola conformità ai principi dell’ordine pubblico ma entro i limiti del processo canonico, senza la possibilità di integrare l’istruttoria in sede probatoria.

A nulla valgono quindi le argomentazioni dell’ex moglie, secondo le quali nella sentenza ecclesiastica ci sarebbe un salto logico in quanto il fatto che la donna non volesse sposarsi in chiesa non significava che non accettasse gli effetti civili del matrimonio e che non volesse comunque affatto convolare a nozze.

Sarebbe, quindi, semplicistico annullare il matrimonio sol perché la signora era atea. La Cassazione è però di diverso avviso, essendo compito precipuo della Corte d’appello la tutela del principio di buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Perciò, accertata la riserva mentale di un coniuge e la conoscenza della stessa da parte dell’altro coniuge il matrimonio va annullato.

Redazione

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