Sì all’assegno di invalidità per lo straniero non ancora cittadino italiano, se ha permesso di soggiorno ed è coniugato con un italiano

Redazione 16/03/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, pronunciandosi nei confronti di una straniera cui le era stato riconosciuto l’assegno di invalidità civile solo a partire dalla data in cui la medesima era divenuta cittadina italiana. La provvidenza economica le era stata, invece, negata per il periodo precedente, nonostante il matrimonio con un cittadino italiano e la titolarità del permesso di soggiorno.

L’extracomunitario, dunque, munito di permesso di soggiorno e coniugato con un italiano ha diritto alla remunerazione della pensione d’invalidità civile anche del periodo antecedente alla cittadinanza.

La Suprema Corte, ritenendo erroneo il giudizio della Corte d’Appello di Genova, ha osservato che il legislatore può sì subordinare l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta però che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Viene citata nell’ordinanza la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infine, viene respinto quanto sostenuto dall’Inps in merito alla subordinazione del diritto all’assegno al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni. Dunque, si all’assegno che va attribuito agli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità: esso, infatti, costituisce una provvidenza destinata non già a integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, bensì a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza.

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