Sezioni unite penali: commette accesso abusivo al sistema informatico anche chi ha la password ma effettua l’accesso per scopi illeciti

Redazione 09/02/12
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2012 le Sezioni Unite penali hanno risolto un contrasto fra diverse sezioni affermando il seguente principio di diritto: integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615 ter del codice penale, la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema.

La Corte ha quindi confermato la condanna per il suddetto reato a carico di un carabiniere che, sebbene in possesso della password per l’accesso al sistema per fini investigativi, aveva effettuato l’accesso non per svolgere la funzione a cui era deputato, bensì per svelare le informazioni riservate ad una conoscente.

L’imputato sosteneva a sua difesa che la sua abilitazione all’accesso ed il relativo possesso della password facevano sì che non si configurasse la fattispecie di reato, in quanto la norma, quella contenuta nell’art. 615ter c.p., è indirizzata agli hacker e non a chi è abilitato all’accesso al sistema per ragioni inerenti al lavoro.

Ma i giudici non hanno condiviso queste motivazioni: per verificare la sussistenza della punibilità occorre dar conto della motivazione specifica per la quale si effettua di volta in volta l’accesso, e se questo viene effettuato per scopi illeciti si configura la fattispecie di reato.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento