Sezioni Unite penali: anche in caso di prescrizioni o amnistia è il giudice civile che decide sul risarcimento alle parti offese

Redazione 01/10/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è il Supremo consesso di legittimità con la sentenza n. 40109 del 27 settembre 2013, che ha chiarito i dubbi in merito all’applicabilità dell’art. 622 del codice di procedura.

La norma prevede che, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

I giudici di legittimità hanno bocciato l’orientamento secondo cui la Corte dovrebbe annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato perché la disposizione ex art. 622 c.p.p. presupporrebbe o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla solo parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

Piuttosto, continuano gli ermellini, la norma si limita a chiarire che restano fermi gli effetti penali della sentenza senza che ciò costituisca un richiamo all’accertamento della responsabilità.

E tra gli effetti penali della sentenza rientrano senz’latro quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato. Nella specie, peraltro, il ricorso investiva solo il capo relativo all’affermazione della responsabilità civile, restando dunque preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa decisione irrevocabile.

La sentenza è stata quindi annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per decidere sugli obblighi dell’imputato verso le parti offese.  

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