Sezioni Unite penali: abnorme il provvedimento con cui il gip ordina l’imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto d’indagine

Redazione 04/02/14
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Lucia Nacciarone

La Cassazione (SS. UU., sent. n. 4319 del 30 gennaio 2014) ha così classificato l’atto del gip ex art. 409, comma 5, c.p.p, emesso nei confronti dell’indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione.

In questo, come in casi simili (ad esempio, quello in cui l’imputazione coatta sia nei confronti di persona non indagata), siamo nel campo dei provvedimenti abnormi, che non trovano giustificazione normativa alcuna all’interno del nostro sistema processualpenalistico.

I giudici di legittimità qui ravvisano una indebita ingerenza dell’organo giudicante in quelli che dovrebbero essere i poteri propri degli inquirenti, con conseguente lesione del principio costituzionale che attribuisce al pm in via esclusiva l’esercizio dell’azione penale.

Senza trascurare, inoltre, la lesione del diritto fondamentale di difesa del soggetto nei cui confronti è emessa l’imputazione coatta, fino a quel momento neanche sottoposto ad indagini: la persona sottoposta ad indagini  normalmente infatti è destinataria dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., cd. avviso di conclusione delle indagini, fondamentale atto’garantito’che consente una discovery delle risultanze delle stesse mettendo l’imputato in condizione di difendersi.

L’imputazione coatta del gip fatta nel caso in cui il pm chieda l’archiviazione è un atto abnorme, quindi, proseguono i giudici, che presenta una anomalia strutturale per essere avulso dall’intero ordinamento processuale ed è altresì una manifestazione di illegittimo potere per esplicarsi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, tanto da determinare una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero un’inammissibile regressione a una fase ormai esaurita.

Quando il gip ritiene, per le risultanze degli atti d’indagine, che possano emergere fattispecie di reato diverse da quelle per cui si è svolta attività investigativa, oppure nei confronti di altri soggetti, deve limitarsi a disporre l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

 

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