Sezioni Unite: l’avvocato che incassa l’anticipo omettendo gli adempimenti fiscali è passibile di sanzioni

Redazione 18/11/14
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 Lucia Nacciarone

 Con la sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014 il Supremo consesso di legittimità ha bocciato il ricorso del professionista, con cui si impugnava la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva inflitto al legale la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un anno.

Il provvedimento era stato disposto in quanto l’uomo era stato accusato di aver violato l’articolo 15 del codice deontologico (dovere di adempimento fiscale), dopo aver incassato un acconto di 3000 euro. Era stato, inoltre, accusato di violazione dell’articolo 43 del codice deontologico, per mancanza di proporzionalità fra le prestazione svolta ed il compenso ricevuto.

La difesa eccepiva che, con riferimento alla prima violazione, l’unico mezzo che attestava l’avvenuto pagamento era una sorta di ricevuta rilasciata su un post- it, priva, pertanto, di efficacia probatoria.

Con riferimento al secondo punto, non era stato specificato che il professionista avesse svolto anche una attività di difesa penale nei confronti del suo cliente, e che questa circostanza giustificava l’elevato importo del compenso.

Le Sezioni Unite hanno respinto la censura del ricorrente, «consistente nell’avere il giudice attribuito a un appunto scritto su un foglietto volante valore di prova dell’avvenuto pagamento in suo favore di una somma di denaro in contanti da parte del cliente, dovendosi, peraltro, ricordare che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia dei mezzi probatori, che ponga la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto alle altre prove».

Infine, concludono i giudici, in tema di procedimento disciplinare, a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, e pertanto la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

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