Se il legale di controparte cambia indirizzo, è necessario esibire visura all’albo o chiedere al giudice un nuovo termine per evitare decadenza dell’atto di notifica

Redazione 10/07/12
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Biancamaria Consales

È la decisione della sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione, espressa con ordinanza 11294 del 5 luglio 2012, nei confronti di un legale cui la notifica dell’atto di appello non era andata a buon fine per essersi il procuratore dell’appellata trasferito. La notifica, ripetuta in seguito nei confronti della parte personalmente e successivamente nei confronti del medesimo procuratore ben oltre la scadenza del termine lungo un anno, veniva considerata nulla.

Debole è apparsa la difesa del legale, secondo cui la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario è condotta processuale idonea ad evitare in ogni caso alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine entro il quale la notifica deve essere eseguita.

Le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, hanno affermato che, in caso di notifica dell’impugnazione presso il procuratore, l’indicazione del domicilio effettivo del notificando, in quanto essenziale alla validità e all’estratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all’albo professionale.

“A tale onere – precisa la Corte – corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo. Alla base del perfezionamento della notifica per il destinatario attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale ad esempio la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale; il ritardo della sua annotazione; la morte del procuratore. Anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un’istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica”.

Nella fattispecie il ricorrente non ha allegato né la sussistenza di un ostacolo all’accertamento, mediante visura dell’albo, dell’effettivo recapito del procuratore della controparte, qualificabile in termini di caso fortuito o di forza maggiore; né la presentazione di un’istanza al giudice ad quem nei modi e nei termini sopra precisati.

Redazione

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