Sanzione con sospensione dall’esercizio della professione forense: la durata

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La durata della sanzione aggravata della sospensione dall’esercizio della professione forense non può essere inferiore a 2 mesi.
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 163 del 3.10.2022.

>>>Consiglio Nazionale Forense -sentenza n. 163 del 3-10-2022<<<

Indice

1. Il caso

Il CDD ha ritenuto l’incolpato responsabile della violazione degli artt. 6, 7, 8, 35, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense previgente (ora artt. 4, 9, 10, 11, 26 e 27) perché, nonostante avesse assunto con la propria cliente impegno scritto ad interporre, senza spese,  gravame avverso una sentenza di primo grado, non solo ometteva di introdurre il relativo giudizio ma forniva alla cliente false informazioni e rassicurazioni sull’adempimento del mandato, consegnandole un’istanza di anticipazione di udienza assertivamente depositata agli atti del giudizio.
In ragione della gravità delle condotte accertate, ha irrogato all’incolpato, in luogo della sanzione edittale della censura, quella aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi 1.
Avverso detta decisione ha interposto gravame l’incolpato.

2. La decisione

In accoglimento del ricorso, il CNF ha sostituito la sanzione inflitta con la censura.

3. Principi di diritto applicati

Il CNF, stante la risalenza delle condotte contestate al CDF previgente – il quale non prevedeva specifiche sanzioni per gli illeciti deontologici –, ha ritenuto necessario, in applicazione dei principi di irretroattività della legge e di successione delle norme del tempo, individuare la sanzione più favorevole all’incolpato.
In tale individuazione ha ritenuto di non poter obliterare, in conformità a quanto chiarito dalla Corte Suprema, che il favor rei di cui all’art. 65 comma 5 della Legge Professionale deve essere applicato con riferimento non solo alla sanzione edittale ma anche a quella aggravata ai sensi degli artt. 53 della medesima legge e 22 CDF vigente.
Ciò posto, ritenendo di non doversi discostare dal principio espresso dalle SS.UU. della Corte Suprema nella sent. 13237/2018, secondo il quale << l’art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione >> e considerato che tale minimo corrisponde esattamente a quello previsto dall’art. 40 del RD n. 1578/1933, ha affermato che il CDD, orientatosi per la sospensione, avrebbe dovuto fissarne la durata nella misura  almeno pari a due mesi (minimo peraltro previsto dall’art.  40 del R.D. n. 1578/1933), senza incorrere in alcuna violazione del favor rei. Al contrario, infliggendo una sospensione di mesi 1, il CDD ha imposto una sanzione di entità non prevista dall’ordinamento e, dunque, illegittima, come già ritenuto dallo stesso CNF in precedenti pronunce.
In ragione di tanto, pur convenendo con il CDD sulla gravità delle condotte contestate ed accertate, ha riformato la decisione sostituendo la sanzione irrogata con quella inferiore della censura prevista sia dal CDF previgente che da quello attualmente in vigore.

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