Sanabile la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto se il collega ne continui l’attività

Redazione 06/05/11
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È considerata sanabile la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall’albo) sempreché un altro professionista ne prosegua l’attività. Lo studio, in tal caso, va considerato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio s’intende effettuata con riferimento all’organizzazione in sé. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 9797 depositata il 4 maggio 2011, ribadendo l’orientamento già sviluppato in altre sedi (cfr. Cass. 7-1-2010, n. 58). Nella fattispecie all’esame dei giudici, dal momento che risulta provato che presso lo studio del legale deceduto è stato notificato il biglietto di cancelleria concernente l’udienza di discussione, deve pervenirsi alla conclusione che l’ufficiale giudiziario non doveva limitarsi a dare conto dell’avvenuto decesso del professionista, piuttosto avrebbe potuto provvedere alla notifica nelle mani del collega di studio, stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all’ufficio, con la conseguenza che la mancata conoscenza dell’udienza fissata per la discussione del ricorso può essere ascritta a errore scusabile. (Lilla Laperuta)

 

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