Risponde penalmente chi minaccia l’ex coniuge anche in contesto di accesa tensione fra le parti

Redazione 19/06/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 26582 del 18 giugno 2013 la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di minaccia un uomo che, avendo usato espressioni di concreta valenza intimidatoria verso la ex moglie, era stato invece assolto dalla Corte di merito.

Ad avviso dei giudici di legittimità è errata la motivazione della Corte d’Appello, per la quale il clima di tensione aveva in sostanza neutralizzato la valenza intimidatoria della condotta, motivazione con la quale l’imputato era stato appunto assolto per non aver commesso il fatto.

La quinta sezione penale della Cassazione ha ribaltato il verdetto sottolineando invece come tale clima, originato dalla separazione della coppia, avesse reso le espressioni idonee a turbare concretamente la libertà morale della persona offesa.

Frasi come ‘ti devo ammazzare’, oppure ‘esci fuori che ti ammazziamo’ rappresentano un reato di pericolo, che non postula necessariamente l’effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e quindi che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia contra ius e potenzialmente idoneo e incidere nella sfera di libertà psichica del predetto.

La motivazione addotta dai giudici di merito, continua la Cassazione, è illogica in quanto non andrebbero private di concreta valenza intimidatoria le espressioni pronunciate sol perché inserite in un contesto di accesa tensione fra le parti, idoneo, al contrario, ed elevare la carica minacciosa della condotta in quanto volta al tentativo di impedire alla donna la frequentazione del figlio minore.

Pertanto la sentenza di merito è stata annullata con rinvio.

Redazione

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