Ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato: il criterio della durata del matrimonio deve essere corretto e mitigato anche ponderando ulteriori elementi

Redazione 14/05/13
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Anna Costagliola

La ripartizione del trattamento di reversibilità in ipotesi di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità. E’ questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, ha ribadito con la sentenza n. 11226 del 10 maggio scorso.

In merito al parametro di riparto del trattamento pensionistico in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite si sono formati nel tempo due orientamenti interpretativi contrapposti.

Un primo orientamento, più rigoroso, ha attribuito una valenza pregnante al dato letterale dell’art. 9 della L. 898/1970, per cui il giudice, nel liquidare le quote di spettanza di ciascuno, deve attenersi al solo criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, l’unico in grado di garantire maggiore certezza nel confronto tra le posizioni dei coniugi superstite e divorziato.

Sul punto è poi intervenuta la Corte costituzionale (sent. 419/1999), la quale ha statuito il principio per cui, nella ripartizione della pensione di reversibilità, può ricorrersi anche ad ulteriori elementi, correlati alla finalità previdenziale che sorregge il diritto in questione, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del semplice criterio temporale della durata del matrimonio quando la sua applicazione conduca ad esiti iniqui.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la Cassazione ha ulteriormente ribadito la necessità di ponderare, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, «ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di divorzio riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali …; non tutti i suddetti ulteriori elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell’ambito del prevalente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto» (Cass. civ., sez. I, sent. 10575/2008).

E’ sulla scorta della richiamata giurisprudenza che i Supremi giudici tornano a ribadire che, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, oltre al criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto), occorre prendere in considerazione anche ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale. Tra tali elementi, da individuarsi nell’ambito dell’art. 5 della L. 898/1970, specifico rilievo assumono l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda. In quest’ottica, al solo fine di evitare che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio, e il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, potrà essere considerata dal giudice, quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione della situazione, anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.

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