Rinvio del decreto legislativo sulla mediazione alla Corte Ue e alla Corte costituzionale

Redazione 16/09/11
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Con un’ordinanza del 16 agosto 2011 il Tribunale di Palermo ha rinviato il D.Lgs. 28/2010 alla Corte di giustizia europea chiedendo che l’attenzione  del Collegio si concentri soprattutto sulla compatibilità dei principi espressi dal legislatore nazionale con quelli delle direttiva 2008/52/Ce.

Tale ultimo provvedimento viene ritenuto rilevante anche per le cause nazionali; il rinvio infatti trae origine da una controversia in tema di locazioni, materia anche questa soggetta, come altre, al tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso come condizione di procedibilità.

Gli aspetti dei quali si richiede una attenta valutazione da parte della Corte sono i seguenti:

1)      se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/52/Ce sulla efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto della controversia;

2)      se l’art. 1 della direttiva possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime;

3)      se l’art. 1 della direttiva sull’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, e gli artt. 10 e 13 della direttiva possano interpretarsi nel senso che, quando vi sia l’accordo amichevole e spontaneo, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (perché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione. 

 

Ma l’elenco dei giudizi sospesi a seguito del rinvio del decreto legislativo alle giurisdizioni superiori si è allungato anche a causa di un’altra questione, questa volta sollevata dinanzi alla Corte costituzionale dal Giudice di Pace di Catanzaro.

L’ordinanza di rinvio trae origine da una lite fra due avvocati avente ad oggetto la mancata restituzione di due libri concessi in comodato. Il comodante eccepiva in via preliminare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Successivamente la parte attrice, non riuscendo a trovare un accordo, sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo della mediazione e al costo legato alla nuova procedura.

Il giudice a quo ha rilevato la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo 28/2010, perché, mentre nella delega vi sarebbe la previsione dell’obbligo di attenersi al principio per cui la mediazione non debba precludere l’accesso alla giustizia, il decreto l’ha invece prevista come condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale.

Le alte due censure hanno riguardato rispettivamente la presunta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) per l’aver il decreto subordinato l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro e la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto il sistema previsto consente solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ipotesi, questa, non consentita alla parte attrice, sulla quale soltanto graverebbe quindi l’obbligo di esercitare il procedimento di mediazione per poter far valere il suo diritto.

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