Rinviata alle Sezioni Unite la questione sull’applicabilità delle norme del decreto sviluppo alla materia fiscale

Redazione 15/10/13
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Lucia Nacciarone

 

Con l’ordinanza n. 23273 del 14 ottobre 2013 è stato sollecitato l’intervento del Massimo Consesso di Piazza Cavour per decidere in merito all’applicabilità delle norme del decreto sviluppo al processo in Cassazione in materia fiscale.

Il giudice remittente manifesta in motivazione il proprio orientamento per il quale entrambe le disposizioni oggetto di contestazione trovino applicazione nei ricorsi contro le sentenze del giudice tributario; infatti, si legge nell’ordinanza, il comma 3 bis dell’art. 54 della legge n. 134/2012 secondo cui «le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» riguarda solo il processo tributario vero e proprio (primo e secondo grado) così come descritto nel d.lgs. 546, mentre il giudizio di cassazione non è più da considerare come ‘processo tributario’, anche laddove verta in materia tributaria, e soggiace alle disposizioni del codice di procedura civile.

L’espressione ‘processo tributario’, continuano i giudici, può essere intesa in due sensi: in senso sostanziale, come qualunque controversia in cui si discuta di un rapporto tributario, oppure in senso processuale, per indicare il processo cui vengono applicate regole procedurali specifiche (quelle, appunto, proprie del processo tributario).

Invece, continua la Corte suprema, l’unico articolo del d.lgs, che riguarda il giudizio di cassazione afferma che le controversie tributarie non danno luogo ad un ‘processo tributario’, non enunciando il d.lgs 546 alcuna regola specifica; e ciò, concludono infine i giudici di legittimità, in osservanza alla legge delega 413/1991 che nulla delegava in merito a questo specifico aspetto.

Per chiarire questi dubbi dovrà comunque attendersi la pronuncia definitiva delle Sezioni Unite.  

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