Lucia Nacciarone
Con l’ordinanza interlocutoria n. 712 del 14 gennaio 2013 la terza sezione civile della Cassazione ha sollecitato le Sezioni Unite ad occuparsi della vicenda, in considerazione del contrasto giurisprudenziale manifestatosi a riguardo.
In particolare la vicenda ha avuto ad oggetto la questione relativa alla possibilità di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in presenza di una convivenza decennale, peraltro allietata dalla nascita di una bambina.
In siffatti casi la giurisprudenza di legittimità non è concorde: secondo un orientamento tale facoltà va riconosciuta, altre pronunce invece segnalano una opinione opposta.
Per questo l’ordinanza in esame di è occupata di rimettere alle Sezioni Unite la questione, e la decisione dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
– se la protrazione ultrannuale della convivenza rappresenti condizione integrante violazione dell’ordine pubblico interno e per l’effetto sia ostativa alla dichiarazione d’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico, ed in presenza di quali vizi del matrimonio-atto operi, in tesi, tale preclusione. In questa cornice se, in particolare, se il limite dell’ordine pubblico si riferisca alla convivenza da intendersi quale coabitazione materiale, cui fanno riferimento gli artt. 120 e 122 del codice civile in caso di vizi del consenso, ovvero sia significativa di un’instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci, per l’appunto, come tra ‘veri’ coniugi, tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto;
– se, in caso affermativo, il contrasto tra l’indicata condizione e l’ordine pubblico interno sia verificabile d’ufficio dalla Corte d’appello.
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