La compagnia telefonica ha diritto al rimborso per i lavori di spostamento dei pali con fili telefonici che ostacolano l’uso di una parte comune solo se titolare di un diritto di servitù costituito per provvedimento amministrativo o con atto negoziale.
riferimenti normativi: artt. 52 e 53 D.lgs. n. 259/2003;
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 788 del 12/01/2022
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Indice
1. La vicenda
All’interno di un complesso condominiale, costituito da villette monofamiliari o plurifamiliari, si trovavano numerosi pali telefonici, alcuni all’interno dei lotti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, altri lungo una strada comune di accesso alle proprietà individuali; Uno dei pali telefoni – collocato al centro di una rotonda che collegava quattro tratti della strada interna – costituiva un costante pericolo per la circolazione, specialmente di notte quando era carente o mancava del tutto l’illuminazione; di conseguenza il condomino aveva chiesto lo spostamento di detto palo alla compagnia telefonica che, però, per l’operazione pretendeva una determinata somma. II condominio citava davanti al Tribunale la società di telefonia per sentire dichiarare ed accertare il suo diritto, senza alcun onere a proprio carico, alla rimozione ed allo spostamento del detto palo telefonico collocato all’interno degli spazi condominiali. La collettività condominiale faceva presente di non aver mai prestato il proprio consenso all’installazione dei pali telefonici all’interno della proprietà, né al passaggio ed all’appoggio dei cavi telefonici; in ogni caso l’attore evidenziava che non risultando trascritta a favore del gestore del servizio telefonico alcuna servitù in tal senso, la pretesa della società convenuta di porre a carico del condominio le spese per lo spostamento del palo era illegittima.
2. La questione
L’operatore telefonico ha sempre diritto al rimborso per i lavori di spostamento dei cavi e dei fili telefonici con appoggio per esigenze del proprietario del fondo servente?
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3. La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Come ha ricordato lo stesso giudice i pali in questione sono stati installati dalla società convenuta all’interno della proprietà condominiale in assenza di previo provvedimento ablatorio o comunque di titolo impositivo o negoziale di costituzione della relativa servitù, che legittimasse l’installazione dei predetti manufatti sull’altrui proprietà privata. Del resto il giudice palermitano ha ricordato che quando la società concessionaria del servizio telefonico installa propri impianti su un fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori o accordi negoziali, deve riconoscersi al proprietario di detto fondo la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi della P.A. La società convenuta è stata quindi condannata alla rimozione e ricollocazione del palo in questione in un punto più sicuro e adeguato.
4. Le riflessioni conclusive
Bisogna ricordare che l’articolo 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs.1 agosto 2003, n. 259) prevede che i cavi telefonici senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario (che non può opporsi e non viene neppure indennizzato), sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia ai lati di edifici in cui non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto (in caso contrario limiterebbero il godimento del paesaggio con deprezzamento dell’immobile). Il proprietario è tenuto pure a sopportare il passaggio nell’immobile del personale della compagnia telefonica che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione delle reti di comunicazione elettronica. La norma sopra detta quindi impone sia il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. civ., sez. II, 11/07/2006, n. 15683), sia il passaggio nell’immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”. Nel caso di fili o cavi con appoggio, sostenuti da pali, occorre fare riferimento alla previsione prevista dall’articolo 53 rubricato “servitù”, che prevede come il passaggio, in mancanza del consenso del proprietario, sia imposto (ai sensi del Dpr numero 327/2001) con un provvedimento autoritativo. Resta tuttavia ferma la possibilità che, al di fuori del procedimento amministrativo citato, intervenga con il proprietario un atto di costituzione di servitù volontaria. In ogni caso il comma 7 dell’art. 53 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche esclude che il proprietario debba alcuna indennità per i lavori di spostamento, salvo che non sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo della servitù; sicché se la società di telefonia non è in grado di esibire un titolo opponibile al condominio che affermi esplicitamente l’obbligo del proprietario del fondo di rimborsare tali spese, essa è obbligata ad eseguire i lavori a sue spese.
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