Inammissibile ricorso per Cassazione con motivi non specifici

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E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n.16385 del 21-03-2024

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Indice

1. La questione: inammissibilità ricorso senza motivi specifici


Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del riesame, confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti tra gli altri, di taluni soggetti, avente ad oggetto quote societarie, crediti e denaro.
Orbene, a fronte di ciò, gli indagati, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva inammissibile uno dei ricorsi suesposti alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, omissis; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi non specifici.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo interpretativo, che il ricorso per Cassazione non può essere ammesso se basato su motivi generici o indeterminati che ripetono argomentazioni già respinte dal giudice precedente, o mancano di una chiara correlazione tra le ragioni citate nella decisione impugnata e quelle sostenute nell’atto di ricorso.
È dunque sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione, reiterando pedissequamente argomentazioni già sostenute, e disattese, nei precedenti gradi di giudizio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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