E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.
Indice
1. La questione: inammissibilità ricorso senza motivi specifici
Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del riesame, confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti tra gli altri, di taluni soggetti, avente ad oggetto quote societarie, crediti e denaro.
Orbene, a fronte di ciò, gli indagati, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva inammissibile uno dei ricorsi suesposti alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, omissis; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi non specifici.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo interpretativo, che il ricorso per Cassazione non può essere ammesso se basato su motivi generici o indeterminati che ripetono argomentazioni già respinte dal giudice precedente, o mancano di una chiara correlazione tra le ragioni citate nella decisione impugnata e quelle sostenute nell’atto di ricorso.
È dunque sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione, reiterando pedissequamente argomentazioni già sostenute, e disattese, nei precedenti gradi di giudizio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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