Ricorso per Cassazione inammissibile: quando non si pagano le spese?

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Quando l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Per approfondimenti su tutti gli aspetti del processo penale consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazone -sez. III pen.- sentenza n. 51570 del 14-11-2023

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Indice

1. La questione: quando non si pagano le spese processuali all’inammissibilità del ricorso?


Il Tribunale del riesame di Salerno rigettava un’istanza, confermando per l’effetto un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e, per equivalente, nei confronti di una persona indagata in relazione al reato di cui al capo 212 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell’art. 13-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso, assente il difensore di fiducia che ne aveva chiesto ed ottenuto la trattazione orale, era dichiarato inammissibile per rinuncia.
Risultava, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa, che, con successivo provvedimento, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Pertanto, essendo stata ottenuta la restituzione della somma sequestrata, l’odierna ricorrente non aveva più alcun interesse a coltivare l’impugnazione proposta in sede di legittimità.
Orbene, a fronte di tale stato delle cose, gli Ermellini ritenevano come trovasse applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Si afferma infatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, è più che plausibile ritenere che il ricorrente non verrà condannato alla corresponsione di tali somme di denaro.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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