Il ricorso per cassazione nel processo penale

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Il ricorso per cassazione nel processo penale è un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto contro i provvedimenti che limitano la libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale.

Caratteristiche e disciplina

Il ricorso per cassazione, previsto dall’articolo 111 della Costituzione e dagli articoli 606 e seguenti del codice di procedura penale, anche nel ramo penalistico dell’ordinamento, è un mezzo di impugnazione ordinario attraverso il quale l’impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale (cosiddetto error in iudicando) o di diritto processuale (error in procedendo).

Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse, vale a dire che si dolga di un provvedimento sfavorevole.

Di conseguenza possono ricorrere le parti necessarie:

L’imputato, a mezzo di un difensore abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori, e pubblico ministero.

Possono anche proporre ricorso le parti eventuali ritualmente costituite, vale a dire, parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

A differenza dell’altro giudizio d’impugnazione, quello di appello dove il giudice ha, salvo alcuni limiti, i poteri cognitivi del giudice di primo grado, i giudici della Suprema Corte di Cassazione possono decidere esclusivamente nell’ambito dei motivi che manifesta il ricorrente.

Questo perché il giudizio della Cassazione verte sulla fondatezza dei motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall’articolo 606 del codice di procedura penale.

I Motivi

Si può impugnare ricorrendo in Cassazione esclusivamente per i motivi e i casi tassativamente previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale.

 

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

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Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

(Art.606 c.p.p. – Casi di ricorso)

L’articolo 606 fornisce un ampio elenco dei motivi tassativamente previsti per ricorrere in Cassazione:

“Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi”

(Art.606 comma 1)

Eccesso di potere

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.

(Art.606 c.p.p. comma 1 lettera a)

La lettera A dell’articolo dedicato ai motivi di ricorso disciplina ogni caso di eccesso di potere. Questa concisa previsione normativa raggruppa in realtà molte ipotesi diverse.

L’eccesso di potere si realizza quando il giudice penale esercita poteri di altri organi.

Rientrano in questi casi l’applicazione analogica di una norma penale per un fatto non previsto dalla legge espressamente come reato o lo “straripamento” nell’applicare sanzioni di tipo amministrativo (revoche di licenze e simili).

L’altro caso è quando il giudice decida con poteri che non sono stati attribuiti a nessun organo dello Stato e sono di fatto inesistenti o riservati alle autorità straniere.

Error in iudicando

L’error in iudicando per eccellenza, anche se può essere considerato tale anche il motivo sopra scritto alla lettera A, è previsto dalla lettera B dell’articolo 606 del codice di procedura penale.

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.

(Art.606 c.p.p. comma 1 lettera B)

 

Inosservanza ed erronea applicazione non sono sinonimi, sono due diverse previsioni.

Nel primo caso c’è una mancanza completa dell’applicazione della legge penale, nel secondo l’applicazione si ritiene non corretta o non conforme all’ordinamento.

Questo errore può essere relativo a leggi penali ma anche a leggi extrapenali che integrano le norme penali (le cosiddette leggi penali in bianco, previsioni normative che rimandano ad istituti di diritto civile o amministrativo).

Il caso di scuola è il ricorso in Cassazione per un’imputazione di furto dove non si discute l’esecuzione materiale del fatto, quanto il titolo dell’imputato in realtà proprietario del bene, facendo leva su aspetti civilistici.

Error in procedendo

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

(Art.606 c.p.p. comma 1 lettera C)

L’error in procedendo, vale a dire, l’errore da parte dell’organo giudicante nell’applicazione o nel non avere rilevato cause di nullità, inutilizzabilità, ammibissibilità o decadenza relative a certi atti o elementi del processo.

Poco da aggiungere alla perentoria disposizione della lettera c), se non precisare che non ogni errore in procedendo giustifica il ricorso in Cassazione, ma esclusivamente quelli relativi alle quattro ipotesi che la norma considera ed elenca.

Non giustificano il ricorso in Cassazione altre situazioni come la semplice irregolarità.

Mancata assunzione di una prova decisiva

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2.

(Art.606 comma 1 lettera D)

lettera e) dell’articolo, è una delle due ipotesi nelle quali la Cassazione entra anche nel merito della vicenda e non esclusivamente nelle questioni di diritto.

Il potere cognitivo è ristretto, la Suprema Corte deve compiere un giudizio sull’effettiva decisività della prova, vale a dire, la sua capacità di incidere sul giudizio finale in modo da poterlo portare a un diverso esito.

La prova stessa deve essere stata ritualmente richiesta dalla parte, dal 2006 anche nell’istruzione dibattimentale, e non ammessa dall’organo giudicante.

Carenza o manifesta illogicità della motivazione

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

(Art.606 comma 1 lettera E)

 

Il più particolare e controverso dei motivi di ricorso, visto che presuppone un potere di cognizione della Suprema Corte ma non ne indica il metro.

Modificato nel 2006, con l’aggiunta della precisazione oppure da altri atti del processo specificatamente indicati, questa previsione ha sempre creato notevoli dubbi sull’effettivo potere cognitivo della Suprema Corte, vale a dire, se potesse superare il parametro dell’articolo 606 del codice di procedura penale e valutare alla stregua di altre disposizioni.

A rendere più complicata la situazione è l’articolo 546 del codice di procedura penale, che obbliga la motivazione della sentenza pena la nullità della stessa.

Un obbligo che non si esaurisce nell’esistenza di una forma di motivazione ma anche nelle ragioni che hanno portato il giudice ad escludere delle prove, ammetterne delle altre e a giudicare secondo determinati canoni.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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