Responsabilità del magistrato: sussiste in caso di grave ritardo nel deposito delle sentenze

Redazione 27/11/13
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Biancamaria Consales

È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26284 del 25 novembre 2013, configurando una responsabilità del magistrato nelle ipotesi di gravi ritardi nel deposito di sentenze, in particolare quando esso è superiore a 100/200 giorni circa.

Nella fattispecie, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto ad un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”. In particolare, il CSM aveva rilevato che il ritardo nel deposito appariva grave, ingiustificato e reiterato, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice.

“Il ritardo – secondo il CSM – era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”.

Dunque, a seguito delle suesposte considerazioni, i carichi e l’organizzazione del lavoro non potevano giustificare tali ritardi.

“Dalla lettura – si legge nella sentenza in oggetto – della sentenza impugnata emerge, infatti, che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dei detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole: menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti, ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole, ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati: e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale. Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare, in conseguenza del quale Il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro dei depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte dei provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini Indicati nel piano.

Sulla base ditali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere il contenimento della sanzione nei limiti del minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella Immediatamente successiva”.

 

 

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