Ragionevole durata del processo: un giudizio “Pinto”, svoltosi in due gradi di giudizio, non deve superare la durata di 2 anni

Redazione 28/05/12
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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8283 del 24 maggio 2012, ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Ministero della Giustizia.

Nella fattispecie, il cittadino ricorrente aveva avanzato domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex lege n. 89 del 2001, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 1° aprile 1995, concluso con decreto depositato il 2 febbraio 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 16 marzo 2007, con sentenza depositata il 22 novembre 2009.

La Corte territoriale aveva, però, rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione aveva avuto una durata complessiva di tre anni e otto mesi; dunque, data la complessità del giudizio  aveva escluso la violazione del termine di ragionevole durata.

Secondo gli ermellini, invece, “ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio Pinto svoltosi anche davanti alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda la durata dei due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 80/2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno”.

 

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