Mediazione obbligatoria: Quando se ne può parlare?

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Come riporta il sito cameradimediazione.it, la mediazione obbligatoria si svolge davanti a un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia come Camera di Mediazione Nazionale o Concordia Mediazioni. Per approfondimenti sulla mediazione dopo la Riforma Cartabia rimandiamo al volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La definizione e i principi


La mediazione obbligatoria è un istituto di risoluzione delle controversie che si alterna alla tutela giurisdizionale ordinaria.
In Italia è stato introdotto nel 2004 e confermato di recente dalla Riforma Cartabia che ha modificato il Decreto Legislativo n. 28/2010 noto come “Legge sulla mediazione civile e commerciale”.
La Riforma ha ampliato le materie obbligatorie, eliminato l’incontro filtro e programmatico stabilendo in modo definitivo il principio della effettività della mediazione”, ha apportato i correttivi necessari, disciplinando tempi di durata massima del procedimento (3 mesi prorogabili di tre mesi), le formalità necessarie allo svolgimento della mediazione telematica e così via.
Con Decreti Ministeriali separati sono stati introdotti agevolazioni e premialità come il gratuito patrocinio per i soggetti meno abbienti, importanti esenzioni fiscali in sede notarile e credito di imposta sulle indennità versate all’organismo di mediazione.
Il sistema di premialità avvantaggia soprattutto chi raggiunge l’accordo in mediazione, contribuendo alla deflazione del contenzioso giurisdizionale che è la ratio legis sottesa all’istituto.
Si tratta di un procedimento informale e riservato, finalizzato alla ricerca negoziata di un accordo amichevole che soddisfi gli interessi delle parti.
La mediazione obbligatoria consiste inun processo nel quale un terzo neutrale, imparziale e indipendente, che prende il nome di Mediatore, facilita la comunicazione tra le parti coinvolte in una controversia, con la finalità di raggiungere un accordo, utilizzando tecniche negoziali apprese in specifici percorsi formativi obbligatori.
A differenza dei procedimenti giudiziari, la mediazione obbligatoria richiede alle parti e ai rispettivi avvocati di partecipare in modo attivo e leale alla ricerca di soluzioni, utilizzando un dialogo costruttivo. Per approfondimenti sulla mediazione dopo la Riforma Cartabia rimandiamo al volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023

2. Le modalità di funzionamento


La mediazione obbligatoria si svolge davanti a un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia come Camera di Mediazione Nazionale o Concordia Mediazioni.
La procedura di mediazione dura in media tre mesi, che possono essere prorogati di altri tre mesi e si svolge in tre fasi:
Nella fase di avvio, le parti depositano presso l’organismo di mediazione un’istanza di mediazione, nella quale indicano le proprie informazioni identificative, l’oggetto della controversia e accettano il regolamento dell’organismo, impegnandosi a tenere una condotta conforme alla sede conciliativa e a mantenere riservate le informazioni apprese durante gli incontri.
Nella fase di mediazione vera e propria, le parti si incontrano davanti al mediatore competente e specializzato che le aiuta a esplorare diverse ipotesi di soluzione arrivare a un un accordo conciliativo.
Nella fase di conclusione, le parti sottoscrivono un accordo vincolante oppure il mediatore attesta il mancato accordo e la mediazione si conclude con esito negativo.
Il verbale che attesta la conclusione con esito negativo della mediazione permette alle parti di adire la giustizia ordinaria.
In ogni fasi della mediazione obbligatoria le parti devono essere assistite da un avvocato che garantisce anche la conformità dell’eventuale accordo alle norme di ordine pubblico e imperative di legge.
L’avvio del procedimento di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza dei diritti oggetto della domanda di mediazione.

3. I casi di mediazione obbligatoria


La Riforma Cartabia ha ampliato le materie oggetto di mediazione obbligatoria cercando di favorire la risoluzione extragiudiziale delle controversie che vertono su diritti disponibili.
Le materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, vale a dire, per le quali non può essere iniziata una causa davanti al giudice se prima non si svolge il tentativo di mediazione davanti a un organismo, sono:
Diritti reali, successioni ereditarie, condominio, risarcimento del danno, locazione, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
patti di famiglia, affitto aziende, comodato, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di prestazione d’opera, contratti di rete, somministrazione, società di Persone, subforniture.
In ogni caso si deve sempre consultare un avvocato, perché l’assistenza legale è obbligatoria in ogni fase della mediazione obbligatoria, ed è imprescindibile per ottenere un accordo definitivo e rispettoso delle formalità di legge.
Anche se si tratta di un procedimento informale ci sono degli aspetti che esclusivamente un esperto legale può aiutare a valutare nella giusta prospettiva, anche perché l’accordo conclusivo è vincolante tra le parti e può essere portato ad esecuzione con la notifica di un precetto.

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4. Vantaggi


Riduzione dei costi
I procedimenti giudiziari possono comportare costi legali significativi.
La mediazione obbligatoria offre un’alternativa più economica, riducendo i costi legali e amministrativi per le parti coinvolte.
Risparmio di tempo
I tempi di risoluzione delle controversie giudiziarie possono essere lunghi e imprevedibili.
La mediazione obbligatoria permette alle parti di avere un maggiore controllo sui tempi, accelerando il processo di risoluzione.
Preservazione delle relazioni
La mediazione obbligatoria favorisce un clima di collaborazione e consenso.
Le parti coinvolte mantengono un maggiore controllo sulla situazione e sono più inclini a preservare le relazioni, sia personali che commerciali.
Eliminazione dell’alea giudiziale
L’accordo di mediazione potrebbe non soddisfare in pieno le aspettative delle parti ma sono sempre frutto di reciproche concessioni negoziate delle parti stesse che eliminano il rischio di subire una sentenza imposta dal giudice che decide secondo diritto e non tiene conto degli equilibri e dei motivi che emergono in mediazione.
Premialità
Sono riconosciute esenzioni fiscali e credito di imposta per le indennità versate all’organismo di mediazione.

5. I costi


I costi della mediazione obbligatoria sono costituiti da due voci principali:
Spese di avvio o adesione e Spese per il primo incontro di mediazione
Per l’avvio del procedimento di mediazione e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).
Sono obbligati al pagamento le parti istanti all’atto del deposito della domanda di mediazione e le parti chiamate all’atto di adesione al procedimento di mediazione.
Le indennità di mediazione (spese di avvio/adesione e le spese di mediazione per il primo incontro) sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo (art. 36 comma 1 lett. c) D.M. 150/2023) e non sono ripetibili.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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