Regolamento sulla Mediazione (150/2023): da oggi in vigore

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Ogni mediatore può svolgere la funzione per un numero massimo di cinque organismi e deve eseguire personalmente la prestazione. Una tabella allegata al d.m. indica le spese di mediazione, distinguendole per scaglioni: da 80 a 160 euro per un valore lite fino a 1.000 euro, da 1.200 a 1.500 per un valore lite da 50.001 a 150.000 euro.
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Indice

1. Il Regolamento n. 150/2023


Sulla G.U. del 31 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto Ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di  mediazione  e dell’elenco degli enti di formazione,  nonché  l’approvazione  delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi  dell’articolo  16  del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e  l’istituzione  dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le  controversie  nazionali  e transfrontaliere, nonché il  procedimento  per  l’iscrizione  degli organismi  ADR  ai  sensi  dell’articolo   141-decies   del   decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice  del  consumo,  a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, con vigore al 15 novembre.

2. Le definizioni


Il decreto contempla talune definizioni, tra le quali:

  • “mediazione”: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una controversia, anche con  la  formulazione  di  una  proposta  per  la risoluzione della stessa;
  • “mediatore”: la persona   o   le   persone   fisiche   che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
  • “conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  • “organismo”: l’ente pubblico o privato presso cui può svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto legislativo e in conformità al presente decreto;

3. Oggetto del Regolamento


Il decreto n. 150/2023 disciplina l’istituzione   presso   il Ministero:

  • del registro degli organismi;
  • della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
  • dell’elenco degli enti di formazione;
  • degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
  • degli   elenchi   dei   responsabili,  soci,    associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco  degli  enti  di formazione.

Nonché:

  • i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
  • i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
  • la procedura di iscrizione nel registro, nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
  • gli obblighi degli iscritti;
  • i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
  • la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale  e dall’elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
  • le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
  • Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR


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4. Il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione


Il registro è distinto in due parti:

  • organismi pubblici,
  • organismi privati,

mentre la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

5. Requisiti di onorabilità, serietà, efficienza


Per l’iscrizione nel registro,  quanto  al  requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente  attesta  il  possesso  da parte  dei  soci,   associati,   amministratori,   rappresentanti   e responsabili  degli  organismi  e  dei  mediatori  dei  quali  chiede l’inserimento negli appositi elenchi, un serie di requisiti elencati dal medesimo decreto. Anche per i  requisiti  di serietà ed efficienza è l’organismo richiedente ad attestarli.

6. Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori


L’organismo  che  chiede  l’iscrizione  nel  registro  indica  i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti e ciascuna richiesta è corredata, per ciascun mediatore, da dichiarazioni e attestazioni indicate dal decreto medesimo.

7. Iter di iscrizione


La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi in parola deve essere presentata utilizzando i  modelli  uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul  sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore del  decreto in disamina   ed   è   trasmessa,   unitamente   alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche  in  via  telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.  A pena di inammissibilità, la domanda di  iscrizione  degli organismi è corredata  dal  regolamento  di  procedura  redatto  nel rispetto dell’articolo 22 del decreto e dal codice etico. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di  mediazione, in alternativa  il  regolamento  può contenere  la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione  di cui all’allegato A del decreto in disamina.

8. Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici


Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal decreto in esame. Il responsabile del registro,  entro  il  31  marzo  dell’anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse, conferma l’iscrizione nel registro o nell’elenco. Il responsabile del registro, quando  rileva  l’insufficienza  o l’incompletezza   delle   attestazioni   relative   all’aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di  formatori  la  cui  mancata approvazione  determinerebbe  il  venir  meno  dei  presupposti   per mantenere  l’iscrizione,  ne   dà   comunicazione   all’interessato, invitandolo a integrarle  senza  indugio  e  comunque  non  oltre  il termine di tre mesi. Il  responsabile  del registro assegna  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per l’integrazione e, se l’insufficienza  o  l’incompletezza  permangono, alla    scadenza    rigetta    l’istanza,    dandone    comunicazione all’interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei  formatori per i quali non è stato approvato l’aggiornamento periodico.

9. Obblighi degli iscritti


Gli organismi e gli enti di formazione iscritti  sono  tenuti  a fare menzione del numero d’ordine,  negli  atti,  nella  corrispondenza  e  nelle   forme consentite di pubblicità. Dopo l’iscrizione l’organismo non può, se non per  giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.  L’organismo, su richiesta e con eventuali costi a  carico  di ciascuna  delle  parti  che  hanno  partecipato  alla  procedura   di mediazione,  rilascia  i  verbali  della  procedura,   il   documento contenente l’eventuale proposta  del  mediatore,  l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale  di  conciliazione,  il  verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o  il  verbale  dal quale risulta la conciliazione.

10. Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse


Ogni   mediatore   può dichiararsi al contempo disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi. Il mediatore designato dall’organismo esegue personalmente la prestazione. La violazione degli obblighi commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il  responsabile  del  registro  è  tenuto  a informarne gli organi competenti.

11. Indennità e spese per il primo incontro


Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità,  oltre alle spese vive.  L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di  mediazione  comprendenti  il  compenso  del mediatore. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva  di propria firma digitale e per il rilascio delle  copie  dei  documenti. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00  e indeterminato;

 Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

12. Tabella spese


Al Regolamento è allegata una tabella che indica le spese di mediazione, distinte per scaglioni:
=====================================================================
|       VALORE       |                SPESE in euro                 |
|     DELLA LITE     +———————————————-+
|                    |        Minimi         |        Massimi       |
+====================+==============================================+
| Fino a euro        |                 80,00 |               160,00 |
| 1.000,00           |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro 1.001,00   |                160,00 |               290,00 |
| a euro 5.000,00    |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro 5.001,00   |                290,00 |               440,00 |
| a euro 10.000,00   |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |                440,00 |               720,00 |
| 10.001,00 a euro   |                       |                      |
| 25.000,00          |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |                720,00 |             1.200,00 |
| 25.001,00 a euro   |                       |                      |
| 50.000,00          |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              1.200,00 |             1.500,00 |
| 50.001,00 a euro   |                       |                      |
| 150.000,00         |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              1.500,00 |             2.500,00 |
| 150.001,00 a       |                       |                      |
| euro 250.000,00    |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              2.500,00 |             3.900,00 |
| 250.001,00 a       |                       |                      |
| euro 500.000,00    |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              3.900,00 |             4.600,00 |
| 500.001,00         |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 1.500.000,00       |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              4.600,00 |             6.500,00 |
| 1.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 2.500.000,00       |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro            |              6.500,00 |            10.000,00 |
| 2.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 5.000.000,00       |                       |                      |
+——————–+———————–+———————-+
Per le mediazioni di valore superiore a euro 5.000.000,00,  per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%  e  per  lo scaglione massimo dello 0,3%.  Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

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Avv. Biarella Laura

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