Domanda riconvenzionale e obbligo di mediazione

Scarica PDF Stampa

La domanda riconvenzionale del convenuto non è soggetta al preventivo obbligo di mediazione.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume: Negoziazione assistita, mediazione civile e arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La mediazione obbligatoria

Per l’art. 5, co. 1, bis, del D.lgs. n.28 del 2010, “…Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”.
Introdotta dalla Dir. Cee n. 52 del 21 maggio 2008, trasposta, poi, con il citato decreto, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie (A.D.R.), essa è volta “…a promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.”.  (art.1).
Si stabilisce che colui che vuol esercitare un’azione in giudizio, deve, preliminarmente, esperire il tentativo di mediazione presso gli organismi autorizzati.
Essa è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che il suo omesso tentativo può esser eccepito o rilevato, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza, rispettivamente, dal convenuto e dal giudice.
Qualora il giudice rilevi che il tentativo di mediazione non è stato esperito dall’attore, può rinviare la prima udienza assegnando alle parti un termine, non inferiore ai quindici giorni, per presentare la domanda di mediazione, la quale dovrà concludersi entro tre mesi dal suo deposito. (art.6, co. 1, 2, D. lgs.n.28/2010).
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume:

FORMATO CARTACEO

Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023

2. La mediazione rispetto alla domanda riconvenzionale secondo le Sezioni Unite civili colla sentenza n. 3452/2024

La domanda riconvenzionale.
Se vige la libertà di forma degli atti processuali, i quali devono esser compiuti nella forma idonea al raggiungimento dello scopo. (art. 121 C.p.c.), altrettanto non può dirsi per il contenuto, in quanto per i principali atti giudiziari la legge ne regolamenta il contenuto. (Art. 125 C.p.c.).
 Il convenuto, pena la contumacia, dovrà costituirsi a mezzo d’una comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio almeno settanta giorni prima della data dell’udienza indicata nell’atto di citazione. (art. 166 C.p.c.).
Nella comparsa di costituzione il convento svolgerà le sue difese, prendendo posizione, tra l’altro, sui fatti evocati dall’attore, sollevando, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non rilevabili d’ufficio, depositare la documentazione a sostegno delle sue difese, nominare un difensore di fiducia, chiamare in causa un terzo, formulare la domanda riconvenzionale (art. 167, co. 1, 2, C.p.c.).
Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede, al giudicante, non soltanto il rigetto della domanda principale, bensì una pronuncia – una determinata utilità – a sé favorevole.
Si potrebbe esperire in un autonomo giudizio, ma che per il principio d’economia processuale, volto ad impedire pronunce contradditorie, può presentarsi all’interno dello stesso processo.
Eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale
Prima di procedere oltre, tratteggiamo la differenza tra l’eccezione riconvenzionale e la domanda riconvenzionale, che consiste in ciò, e, cioè, che colla prima il convenuto eccepisce fatti modificativi, impeditivi ed estintivi, onde ottenere il rigetto della domanda attorea, mentre, colla seconda, egli persegue l’obiettivo d’ottenere un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all’attore.
Per la Suprema Corte con l’eccezione riconvenzionale il convenuto “…non oppone una controdomanda intesa ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole all’attore, ma chiede semplicemente il rigetto della domanda attrice…”. (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza del 4 agosto 2015, n. 16339).
Ed, ancora “…la differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto con essa intende ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dall’attore…”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 25 ottobre 2016, n. 21472).
Pertanto, possiam affermar che non è il titolo giuridico posto a fondamento ora dell’eccezione, ora della domanda riconvenzionale, quanto, piuttosto, il risultato che il convenuto vuol perseguire, e, cioè, la paralisi dell’azione proposta dall’attore nel primo caso, un provvedimento a sé favorevole nel secondo.
Con la pronuncia n. 3452 del 2024, le Sezioni Unite rispondono ad un quesito: la domanda riconvenzionale è soggetta alla preventiva mediazione?
La domanda riconvenzionale non eccentrica ed eccentrica.
Le Sezioni Unite, al quesito dianzi posto, danno una risposta negativa, non senza, però, aver affrontato prima le diverse declinazioni della domanda riconvenzionale.
La Corte esamina la conciliabilità della mediazione con la domanda riconvenzionale non eccentrica, quale domandaconnessa, vuoi per l’oggetto, vuoi per il titolo, entrambi già appartenenti al giudizio, con quella principale. Si rammenta l’art. 36, C.p.c., il quale consente che siano presentate, nel giudizio principale, soltanto quelle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore ovvero che appartengono a quello come mezzo d’eccezione, purché non eccedano la competenza per materia e per valore del giudice adito.
Cosicché, la domanda riconvenzionale non è eccentrica se connessa con l’oggetto ovvero il titolo che già appartengono alla domanda principale, perché collegata con la lite in corso. Non è sottoposta al preventivo obbligo di mediazione, in quanto colla domanda principale si è già delimitato l’oggetto della controversia, sicché la domanda riconvenzionale del convento s’inserirebbe all’interno d’un contesto, già tratteggiato dall’attore.
Rispetto all’intento deflattivo, è irragionevole sottoporre anche la domanda riconvenzionale al preventivo obbligo di mediazione, dando luogo, indi, al proliferale d’ulteriori giudizi che colliderebbero con il detto intento.
Ne viene, alla luce della pronuncia in scrutinio, che la domanda riconvenzionale non eccentrica non è soggetta alla mediazione obbligatoria.
Per la domanda riconvenzionale eccentrica, occorre verificare se ampli il contenuto della controversia come disegnato dalla domanda principale già sottoposta al preventivo obbligo di mediazione. In altre parole, la domanda è eccentrica qualora in nessun modo sia ricollegabile con l’oggetto della causa.
L’obbligo della conciliazione nelle controversie agrarie
La Suprema Corte rammenta che, in tema di controversie agrarie, ex art. 46 della L. n.203/1982, la domanda riconvenzionale è sottoposta alla preventiva conciliazione, ove ricorrano i seguenti indici.
Attingendo dalla casistica giurisprudenziale, si scruta l’obbligo di sottoporre la domanda riconvenzionale alla conciliazione ove “…vada ad ampliare l’ambito della controversia rispetto ai limiti posti alla stessa in sede di esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla domanda principale…”. (Cass. civ., Sez. III, Sent. del 26 maggio 2014, n. 11644).
Ed, ancora, che “… è che con tale nuova domanda si espongono aspetti nuovi della controversia che, se conosciuti anticipatamente, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria della controversia…”. (Cass. civ., Sez.III, Sent. del 14 novembre 2008, n.27255), e che “…ad avviso del Collegio, ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per ritenere obbligatorio il tentativo di conciliazione…”. (Cass. civ., Sez.VI – 3, Ord. dell’11 novembre 2022, n.33379).
Ed, oltre, che “…Occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che, se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l’intervento del giudice…”. (Cass. civ., Sez.III, Sent. del 27 aprile 1995, n.4651).
In assenza, pertanto, dei detti indici, anche la domanda riconvenzionale del convenuto, nelle controversie agrarie, non è soggetta al preventivo obbligo di conciliazione.
Non diverso è il discorso con riguardo alla domanda riconvenzionale nelle controversie ordinarie.

3. Il contrasto giurisprudenziale composto dalle Sezioni Unite Civili

E, difatti, in seno alla giurisprudenza di merito, si sono registrati due opposti orientamenti.
Quanto al primo, la mediazione si dovrebbe esperire soltanto per la domanda principale.
La giurisprudenza di merito statuisce che “…l’allungamento dei tempi della durata del processo (…) connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, di fatto, oltre che con l’intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e con l’art. 47 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea”. (Trib. Palermo, Sez. III, Ordinanza del 27 febbraio 2016).
Ed, ancora, “…secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, invero, la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto…”. (Trib. Taranto, Sez. II, Sentenza del 2 maggio 2019, n.1192). Ed, oltre, che “…la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi nel corso del procedimento”.  (Trib. Reggio Calabria, Sez. II, Ordinanza del 22 aprile 2016).
Quanto al secondo, la mediazione sarebbe obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale posto che “… l’onere del preventivo tentativo di mediazione è previsto con riguardo ad ogni singola domanda da far valere in giudizio e quindi indipendentemente dalla posizione processuale (di attore o convenuto) …”. (Trib. Como, Sezione distaccata Cantù, Ordinanza del 2 febbraio 2012).
L’accennato contrasto è composto dalla pronuncia in scrutinio: “…la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D. lgs. n.28 del 2010 sussiste per il solo per atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali…”. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza del 7 febbraio 2024, n. 3452).
A sostegno di tal conclusione, oltre alla necessità di non frustrare la ratio deflattiva della mediazione, soccorrono altre argomentazioni.
Dalla lettera dell’art.5, co. 1, bis, D. lgs.n.28/2010, emerge che il legislatore ha limitato la mediazione alla domanda principale, atteso che con l’espressione “…esercitare in giudizio un’azione…”, si vuole intendere un’azione giudiziale, ossia una domanda giudiziale.
Ove si espletasse la mediazione per la riconvenzionale, si frusterebbe pure il principio della ragionevole durata del processo, giacché, il giudicante, in tal caso, dovrebbe rinviare l’udienza nel termine di cui all’art. 6, co. 1, del D.lgs. n.28/2010, rimettendo le parti davanti al mediatore, con un allungamento, perciò, del termine della ragionevole durata del processo, senza contare, inoltre, i costi che il medesimo attore dovrebbe, nuovamente, sostenere per l’esperimento d’un altro tentativo.
La mediazione è un istituto di stretta interpretazione, poiché rappresenta una deroga costituzionale al principio della tutela dei diritti, ex art. 24 Cost., ove si condiziona l’esercizio d’una azione al preventivo esperimento della mediazione.
Oltre le frizioni che offre l’esercizio della mediazione rispetto alla domanda riconvenzionale, essa è pur rimessa alla volontà del mediatore, il quale deve ponderare tutti gli interessi nella controversia sottoposta al suo esame (art. 8 D. lgs.n.28/2010),  ed al giudice che ha l’obbligo d’esperire la conciliazione alla prima udienza e la possibilità di proporre soluzioni conciliative fino a che la causa non sia rimessa in decisione (Artt. 185, 185 bis, C.p.c., novellati dal D.lgs. n.149/2022).

4. Conclusioni

Alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche, enunciate dalla pronuncia delle Sezioni Unite in commento, possiamo trarre le seguenti conclusioni.
In via generale, attingendo anche dalla casistica giurisprudenziale esaminata in materia agraria, si può ora affermare che la domanda riconvenzionale del convenuto non è soggetta al tentativo obbligatorio della mediazione, e ciò vuoi per quelle non eccentrica, vuoi, seppur con i limiti danzi visitati, per quella eccentrica.

Giovanni Stampone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento