Verbale di mediazione obbligatoria, facente seguito a clausola di mediazione

Lorena Papini 21/02/24
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Il seguente contributo, che contiene la formula e il commento del verbale di mediazione obbligatoria, facente seguito a clausola di mediazione, secondo le regole della nuova riforma Cartabia, è un estratto del volume Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 -Dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Il verbale di mediazione obbligatoria -formula-


(art. 5-sexies d.lgs. 28/2010, introdotto con il d.lgs. 149/2022)
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ……
Iscritto al n. … del Registro degli Organismi di mediazione
VERBALE DI ACCORDO
Procedimento n. …………… prot. del ……….
Il giorno …………….., in ………………, presso la sede di ……………….., dell’organismo
di mediazione “………………”, iscritto al n. … del Registro degli Organismi
di mediazione alla presenza del mediatore designato, dott. ………………………..
È stato chiamato il procedimento di mediazione promosso da:
Sig. ……………., c.f. ………………, assistito dall’avvocato ……………….,
c.f. ……………….., domiciliati presso lo studio del difensore in ………….., via
…………….; p.e.c.: …………….
nei confronti di
Amministrazione pubblica …………………., in persona del l.r.p.t., con sede in
……………….via …….. (o società ………………..persona dell’amministratore in carica,
sig. ………………) c.f. …………………
Premessa
Le parti presenti prendono visione del regolamento di mediazione e con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di accettarlo integralmente.
Il mediatore identifica le parti.
Il mediatore espone ai presenti i vantaggi della procedura di mediazione, anche fiscali, ed invita le parti a comporre la lite per evitare un gravoso giudizio e future sanzioni.
Le parti premettono che è stata richiesta la presente proceduta di mediazione, giusta clausola n. ….. dello statuto (o dell’atto costitutivo) dell’Ente (o della società) che recita quanto segue: “in caso di controversia che possa insorgere tra l’ente/ società ed il contraente, con riferimento alla interpretazione del contratto fra essi stipulato, le parti stabiliscono che le eventuali e future controversie, siano risolte innanzi ad un organismo di mediazione, individuato in ……………. ; il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della eventuale e futura domanda giudiziale”.
Ciò premesso, le parti manifestano la volontà di addivenire ad una soluzione e dopo ampia discussione trovano un soddisfacente punto di incontro ed addivengono al seguente
ACCORDO DI CONCILIAZIONE
L’istante espone e ritiene di essere creditore della somma di euro ………., in virtù del contratto intercorso con la pubblica amministrazione/società, in data ……………….;
l’amministrazione/società invitata ritiene che l’opera commissionata sia stata eseguita in difformità a quanto concordato;
ciò premesso, le parti presenti, come sopra generalizzate, concordano quanto segue:
1) Il sig. ………….. accetta la somma di euro ……. approvata dalla giunta amministrativa dell’ente in data ………………
2) Il sig. ………………., entro la data del ………. si obbliga ad eseguire i seguenti lavori: ………………………………
3) L’ente/società si impegna al pagamento entro la data del …………
4) Il valore del presente verbale è pari ad euro ……………. ed è esente da imposta di registrazione
5) Le spese legali sono compensate fra le parti
L’istante …………….
Il rappresentante dell’ente/società…………………….
A norma dell’articolo 12 del d.lgs. 28/2010 gli avvocati accertano e certificano la conformità del presente accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Avv. …………………
Avv. …………….
Il mediatore …………

2. Normativa


L’art. 5-sexies introdotto nel d.lgs. 28/2010 dalla riforma Cartabia, e rubricato “Mediazione su clausola contrattuale o statutaria”, stabilisce che quando prevista da tali clausole costituisca condizione di procedibilità della domanda.

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3. Commento


Clausola di mediazione con la riforma Cartabia
La riforma c.d. Cartabia ha aggiunto al d.lgs. 28/2010 l’articolo 5-sexies, rubricato: “Mediazione su clausola contrattuale o statutaria”, che stabilisce che quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 28/2010. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 28/2010, e cioè quello territorialmente competente.
Quindi la mediazione diventa obbligatoria, quale condizione di procedibilità, laddove sia prevista nella c.d. “clausola di mediazione”, contenuta sia negli statuti o atti costitutivi delle società private, che degli enti pubblici. Con tale novella quindi anche gli enti pubblici possono contemplare la clausola di mediazione nei loro statuti o atti costitutivi, quale strumento deflattivo. La norma va letta unitamente all’articolo 11-bis (“Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche”), che tenendo conto della firma apposta all’accordo di mediazione dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che si applica l’articolo 1, comma 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che espone i rappresentanti pubblici al giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in considerazione del loro comportamento e dei vantaggi conseguiti.

4. Giurisprudenza


1. La condizione di procedibilità (tanto in caso di mediazione obbligatoria, quanto in caso di mediazione delegata) può dirsi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. (Cass. civ., sez. II, ord. 26 aprile 2022, n. 14029).
2. La Cassazione civile, terza sezione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
2) la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Non è quindi sufficiente, a delegare, la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore – nel caso di specie peraltro rilasciata con atto notarile – pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La forma della “procura sostanziale” a mediare dovrà essere quello di una scrittura privata non autenticata. La necessità di far autenticare da notaio la scrittura privata di delega per consentire al sostituto di partecipare alla mediazione, ove sottoscrivere il verbale di mediazione, che pure ha la forma di scrittura privata non autenticata, appare a dir poco superflua;
3) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Viene così cassata quella giurisprudenza di merito che riteneva indispensabile per il perfezionarsi della condizione di procedibilità la effettiva partecipazione della parte agli incontri ed il divieto per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore. (Cass. civ., sez. III, sent. 17 marzo 2019, n. 8473).
3. La parte va condannata ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento da questa tenuto sia nella fase della mediazione, sia nella fase prettamente processuale (nella specie la parte, un’assicurazione, non si era presentata, e senza giustificarsi, nella fase mediatoria e, poi, aveva resistito alla domanda attorea “pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute” e, peraltro, “nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa”). (Trib. Roma, sez. XII civ., sent. n. 4140/2014, in Osservatorio Mediazione Civile, 2014).

5. Volume fonte dell’estratto


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