Pubblico impiego e condanna penale (Cons. di Stato N.05660/2011)

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Quando un dipendente pubblico sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato, ne consegue che la misura sospensiva, ed i relativi effetti, devono considerarsi sussistenti anche se la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare o se questo sia stato annullato.

Ai sensi dell’art. 91, d.P.R n. 3/1957, il pubblico impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave, mentre deve necessariamente essere sospeso quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale.

La sospensione cautelare disposta a causa del procedimento penale, ove questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso, è revocata con conseguente diritto dell’imputato a godere di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità di lavoro straordinario, mentre, nel caso in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi differenti, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato, entro 180 giorni, apposito procedimento disciplinare.

Non risulta regolata l’ipotesi in cui il dipendente, sospeso ex art. 91, d.P.R.. n. 3/1957, sia destinatario di una sentenza definitiva di condanna.

In tal caso, e cioè allorché il dipendente sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato, in base all’esame sistematico delle citate disposizioni, la misura sospensiva ed i relativi effetti devono considerarsi sussistenti anche quando la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare (o questo sia stato annullato).

Ciò in quanto la sentenza di condanna del pubblico dipendente, anche se non scontata, determina l’interruzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile allo stesso, con conseguente insussistenza dei presupposti idonei a giustificare il ripristino dello status quo ante dell’impiegato a suo tempo sospeso.

Pertanto, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare è possibile, nonostante l’intervenuta condanna definitiva, purché siano preventivamente dedotti i periodi corrispondenti alla condanna penale inflitta, anche se non scontata per l’eventuale sospensione condizionale della pena. Invece, nessun rilievo possono avere i periodi di sospensione corrispondenti ai tempi tecnici necessari per l’emanazione della sentenza definitiva.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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