Pubblicate le motivazioni della sentenza sulla mediazione: nessuna obbligatorietà desumibile da norme nazionali od europee. Il testo integrale della decisione

Redazione 07/12/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 272/2012, pubblicata il 6 dicembre, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui prevede, con riferimento a molteplici categorie di controversie, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione o conciliazione.

Il Giudice delle Leggi ha quindi accolto le ragioni del rimettente, che nell’ordinanza evidenziava il contrasto ad opera della norma citata, con l’articolo 77 della Costituzione (eccesso di delega) per avere il legislatore delegato superato i limiti imposti dal Parlamento, coniando un istituto che, secondo quanto emerge dai lavori, non era previsto dovesse rivestire il carattere dell’obbligatorietà.

Inoltre, si legge nell’ordinanza, ripresa poi in sentenza dai giudici costituzionali:

a) nessuno dei criteri e principi direttivi previsti e nessun’altra disposizione di detto articolo assumerebbe espressamente l’intento deflattivo del contenzioso giurisdizionale;

b) nessuno dei criteri o principi configurerebbe l’istituto della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria: e detto tema non potrebbe rientrare nell’ambito di libertà, ovvero nell’area di discrezionalità connessa alla legislazione delegata, in quanto non costituirebbe né un mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di delega, né una fisiologica attività di riempimento o di coordinamento normativo, e ciò sia che si tratti di recepire la direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, sia che si tratti della riforma del diritto civile.

In effetti la mediazione obbligatoria si inquadra proprio in quel contesto di disposizioni cui si è ispirata la riforma del processo civile, in primis quelle europee. Perciò la sentenza prende in esame la direttiva 2008/52/CE, in particolare la disposizione di cui all’art. 3, lettera a), secondo cui gli Stati devono valutare se il procedimento di mediazione debba essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Non sembra quindi esserci traccia di un presunto carattere obbligatorio dell’istituto, e neanche nella legge delega 69/2009, che pure risulta abbastanza doviziosa di particolari rispetto ad esso.

Ancora, l’obbligatorietà non può ricavarsi da presunte caratteristiche intrinseche della mediazione, laddove la ratio dell’istituto è unicamente quelle di individuare misure alternative per la definizione di controversie civile e commerciali, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso che grava sui giudici professionali.

Perciò la mediazione, così come è stata concepita, non ha retto al giudizio di costituzionalità.

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