Professionisti e sanzioni disciplinari, per la Cassazione vale il sistema di garanzie offerto dalla L. 241/1990

Redazione 15/02/12
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Lilla Laperuta

La sanzione disciplinare notificata al professionista priva dell’indicazione del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente per l’impugnativa è illegittima in quanto in contrasto con l’art. 3 della L. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo. Questo perché anche in ambito di procedimenti disciplinari si osservano tutte le garanzie e tutele applicabili al procedimento amministrativo. L’intrigante principio di diritto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1776 dell’8 febbraio.

Nella fattispecie, è stata ritenuta pertanto legittima l’impugnazione seppure tardiva della sanzione priva dei predetti requisiti. Per il Collegio è proprio l’inosservanza del citato art. 3 L. 241/1990 (in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere), a determinare il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorità, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l’impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l’affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell’amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall’articolo 24 della Costituzione (in argomento cfr. anche Cons. Stato, sez. V, sent. 711/2006 sulla possibilità di accedere ai documenti inerenti il procedimento disciplinare).

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