Processo tributario: non sussiste contrasto tra giudicati se le sentenze si riferiscono a diverse annualità di imposta sui redditi

Redazione 13/06/13
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Biancamaria Consales

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14719 dell’11 giugno 2013, ha stabilito che solo qualora tra due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, identità tale che l’oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest’ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo, è possibile parlare di contrarietà tra una sentenza rispetto ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata e inoltrare, di conseguenza, ricorso per revocazione.

In ogni caso, detto motivo di revocazione non è configurabile qualora il precedente giudicato si riferisca ad un’annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d’imposta considerato nell’impugnata sentenza; ed, infatti, l’imposta sui redditi, ai sensi dell’articolo 7 del Tuir, è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

La Suprema Corte di legittimità, basando la propria decisione su questi argomenti, ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria contro la decisione con cui una Commissione Tributaria regionale aveva revocato una propria precedente sentenza, condividendo le doglianze del contribuente che aveva sostenuto la sussistenza di un contrasto di giudicati.

“Nella specie di causa – hanno sostenuto i giudici – in cui si discute di crediti di imposta riferiti ad annualità diverse, di cui in un caso è denegato il rimborso e nell’altro caso è preteso il recupero, con conseguente inflizione di sanzione) non è possibile ritenere che si tratti di cause con identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi, nel mentre, si potrebbe, tutt’al più, individuare nella prima delle decisioni emesse la sussistenza di un possibile antecedente logico rispetto alla questione da risolvere nel giudizio successivo”.

La Suprema Corte ha deciso, dunque, la causa nel merito, respingendo il ricorso per revocazione proposto dal contribuente.

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