Processo tributario: è nulla la sentenza della CTR se non viene comunicata al contribuente, nei termini di legge, la fissazione dell’udienza

Redazione 16/05/13
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Biancamaria Consales

È quanto ha stabilito la sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione, pronunciandosi, con ordinanza n. 11487, depositata il 14 maggio 2013, su di un ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Nella fattispecie la suddetta Commissione aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, volto a confermare l’avviso di accertamento per l’Irpef relativa all’anno 1999.

La Commissione Tributaria Regionale, infatti, pur dando atto che all’udienza di discussione nessuno era comparso per la parte contribuente, aveva fondato la decisione sulla legittimità dell’utilizzo delle presunzioni di genere parametrico ai fini della determinazione induttiva del reddito di parte contribuente, salva la facoltà di quest’ultima (che nel caso specifico non se ne era idoneamente avvalsa) di dimostrare che il risultato a cui era giunto l’Ufficio di riscossione non fosse aderente alla propria reale situazione.

Con ricorso per cassazione, improntato alla violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 31 del D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni sul processo tributario), la parte ricorrente ha tacciato di nullità la decisione di appello per non ave ricevuto dalla segreteria alcuna comunicazione in merito alla data di trattazione della causa.

I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo le censure fondate. “La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 546/1992 – hanno affermato i giudici – adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 della Costituzione. Non vi è dubbio, perciò, che la violazione dell’art. 31 del D.Lgs. 546/1992, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria”.

La questione ritorna, pertanto, al giudice di appello, previa declaratoria di nullità della decisione impugnata.

Redazione

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