Processo amministrativo: limiti al temperamento del principio dispositivo con metodo acquisitivo della prova

Redazione 27/05/11
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Con sentenza del 25 maggio 2011, n. 3135, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il ricorrente, non supportato da un corposo impianto probatorio, deve fornire almeno un “principio” di prova a sostegno del proprio diritto.

È pacifico che indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate incombe sulla parte che agisce in giudizio. Detto principio generale, di cui agli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., è applicabile anche al processo amministrativo, sebbene, però, esso incontra particolari temperamenti, in ragione dell’assetto non paritetico dei rapporti fattuali e giuridici intercorrenti tra il privato e l’amministrazione, che vede solitamente quest’ultima in posizione di netta supremazia nella produzione di prove, anche per effetto dello stabile assetto organizzativo di cui dispone.

 Il sistema probatorio nel processo amministrativo, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione intimata in giudizio, è retto, più che dallo stretto principio dispositivo, dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice; ne consegue che, in detto processo, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle sue pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un “principio” di prova, affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

 Tale temperamento del principio dell’onere della prova, non deve però tradursi nella possibilità, per il ricorrente, di limitarsi a esporre mere dichiarazioni o supposizioni, che trasmettano l’accertamento della loro eventuale fondatezza interamente all’attività istruttoria del giudice.

Ciò, infatti, comporterebbe una inversione del principio dell’onere della prova come regolato dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c , dove, invece, il principio con metodo acquisitivo non può mai tradursi in una assoluta e generale inversione di tale onere. Ne consegue che, nel processo amministrativo, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Biancamaria Consales).

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