Processo amministrativo: ammessa l’azione di adempimento

Redazione 20/06/11
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L’azione di adempimento, avente ad oggetto la condanna della pubblica amministrazione all’emanazione di un provvedimento, è stato uno degli istituti più discussi in sede di redazione del Codice del processo amministrativo, improntato, invece, su un paradigma impugnatorio.

Esso trova, con la sentenza del Tar Lombardia 8 giugno 2011 n. 1428, nuovi spunti in ordine alla sua ammissibilità.

I giudici lombardi sono partiti dalla norma, prevista dal Codice del processo amministrativo, che prevede l’azione di condanna, la quale può avere ad oggetto anche l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (articolo 30, comma 1, e 34, lett. c, Cpa). Su tale premessa la dottrina ha ritenuto di poter ricavare in via interpretativa l’ammissibilità dell’azione di adempimento, atteso che l’adozione del provvedimento costituirebbe appunto una delle misure idonee a tutelare la situazione di carattere pretensivo del privato.

Tale impostazione, tra l’altro, era stata già accolta dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 23 marzo 2011 n. 3.

La sentenza del Tar Lombardia, tuttavia, va oltre: infatti non solo sancisce in via principale l’ammissibilità dell’azione di adempimento, ma accoglie nel merito l’istanza del privato.

Nel caso di specie si trattava di un agente di polizia che chiedeva il trasferimento ad altra sede per motivi familiari. Il Tar, annullando il diniego illegittimo, ha ritenuto che il potere discrezionale della pubblica amministrazione di disporre o meno il trasferimento si sarebbe esaurito nel caso concreto, in relazione alla risultanze dell’istruttoria procedimentale e soprattutto ai documenti forniti dal privato all’Amministrazione. Condanna, dunque, quest’ultima a trasferire il ricorrente nella sede richiesta.

Innovativo il principio che si ricava dalla succitata sentenza. La possibilità del giudice amministrativo di conoscere della fondatezza dell’istanza non è limitata all’azione amministrativa vincolata: anche laddove si sia di fronte ad una fattispecie discrezionale, sarà comunque possibile per il giudice condannare la P.A. all’adozione dell’atto richiesto laddove risultino esauriti, in ragione degli accertamenti di fatto o delle risultanze del procedimento, i margini per una scelta di merito da parte dell’Amministrazione. (Biancamaria Consales)

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