Procedura di mobilità, per la Cassazione è legittima anche se investe l’unità operativa decentrata

Redazione 22/02/12
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Lilla Laperuta

L’azienda che non è in grado di garantire l’occupazione di tutti i lavoratori può iniziare la procedura di mobilità, introdotta dalla L. 223/1991 (art. 4), individuando il numero delle eccedenze e dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, nonché alle rispettive associazioni di categorie e agli Uffici del lavoro, per un esame della situazione. Esaurita tale fase, l’azienda può procedere al licenziamento dei lavoratori ritenuti eccedenti e gli Uffici del lavoro provvedere all’iscrizione degli stessi nelle liste di mobilità.

In tema, nella sentenza n. 2429 del 20 febbraio 2012, il giudice di legittimità ha chiarito che deve essere considerata legittima la scelta del datore di lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità anche nel singolo centro operativo anziché nell’intero complesso aziendale. Nello specifico la Suprema Corte pone attenzione sul fatto che la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità non è legata necessariamente al requisito che la stessa interessi il complesso aziendale unitamente a tutte le sue delocalizzazioni. Può anche verificarsi, ad avviso del Collegio Supremo, che la procedura coinvolga esclusivamente una sede decentrata. Il requisito legale dal quale non si può prescindere è rappresentato piuttosto dalla presenza delle esigenze tecnico produttive.

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