“Povera a vuie professore!”.. non costituisce reato di minaccia se non ne consegue la menomazione della sfera morale del destinatario

Redazione 03/11/14
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la V sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi , con sentenza  41001/2014, sul ricorso con il quale veniva chiesto l’annullamento della decisione di condanna per il reato di minaccia e danneggiamento  a carico di uno studente, decisione  presa e  condivisa dai precedenti gradi di giudizio.

Nella fattispecie, in particolare, l’imputato eccepiva vizio di violazione di legge in riferimento all’affermata responsabilità  per il reato di minaccia: veniva contestata la mancanza delle ragioni per le quali il giudice di appello avesse qualificato intimidatoria e minacciosa la frase dello studente volta nei confronti dell’insegnante (“povera a vuie professore!”).  Essa, infatti, a parere della difesa, era stata pronunciata a conclusione di un tranquillo colloquio tra questi e la querelante e, si era trattato, semplicemente di una espressione di scherno, inidonea ad incutere timore ed a coartare la volontà di una persona. L’espressione, sosteneva il ricorrente, inquadrata nel contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti (una discussione avvenuta a scuola tra uno  studente ed un’insegnante) si svuota di qualsiasi contenuto minaccioso implicito.

“Il ricorso merita accoglimento – ha affermato nella sentenza in oggetto la Suprema Corte – il giudice di appello, sulla base della medesima ricostruzione del fatto eseguita da primo giudice all’esito della istruttoria dibattimentale, ha rilevato criticamente che il primo giudice ha supportato la pronuncia assolutoria, facendo un poco condivisibile richiamo alla mancata citazione nella veste dei testimoni del vice preside e del dirigente scolastico, soggetti che, non presenti ai fatti, avrebbero semplicemente raccolto gli sfoghi e le lamentele successive della professoressa.

Inoltre, sulla valutazione dell’espressione , il giudice di appello non ha espresso  alcuna argomentazione sul valore intimidatorio, omettendo quale sia stato il male prospettato alla professoressa all’interno della scuola e quale sia stata la sua idoneità ad incutere timore nella destinataria, menomandone potenzialmente la sfera di libertà morale.

Nella sentenza impugnata, conclude la Corte, è solo riportata la valutazione della persona offesa,; e nella motivazione della sentenza impugnata vi è la ricostruzione del fatto costituito dalla pronuncia della suindicata frase e del quadro storico in cui essa è avvenuta, senza che siano nemmeno accennatigli elementi oggettivi e soggettivi che accompagnano e contestualizzano il fatto e da cui possano desumersi l’identificazione del correlato turbamento psichico della querelante e della potenziale limitazione della sua libertà morale”.

La Corte, pertanto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste

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