La Prima Sezione penale, in tema di armi, ha affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
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Indice
1. I fatti
Il Gip di Genova, ha emanato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 38 e 58 R.D. 773 del 1931 (per avere trasferito le armi legalmente detenute in due luoghi differenti in assenza della denuncia, entro le 72 ore, all’Autorità di P.S.) perché il reato è estinto a seguito di oblazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova che deduce, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca obbligatoria delle armi di cui al capo di imputazione.
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Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. Possibilità per la Cassazione di disporre confisca: l’analisi della Corte
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso proposto dal Procuratore Generale, osserva che “la confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo“.
La previsione di legge di cui all’art. 6 delle legge citata contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
La Corte osserva che la domanda di ammissione all’oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza, è comunque un atto idoneo a dar luogo all’apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, co. 2, cod. proc. pen.
Pertanto, non può ritenersi emessa una sentenza con portata assolutoria e ciò giustifica la emissione della statuizione di confisca, con natura essenzialmente preventiva.
In questo panorama è anche recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 5 del 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 “nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione” e “nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 38 del r.d. n. 733/1931“.
Muovendo dalla natura “essenzialmente preventiva” e non “punitiva” della confisca in parola, il Giudice delle leggi ha osservato come la ratio dell’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in precedenza regolarmente denunciate, risieda nella necessità di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l’arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni, garantendo la piena tracciabilità dell’arma.
In linea con la propria giurisprudenza e con quella di legittimità, in tema di confisca urbanistica e declaratoria di estinzione del reato, la Consulta sottolinea la necessità che il giudice accerti, ai fini dell’applicazione della misura ablativa, il relativo presupposto legale, cioè la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato. Tale accertamento non appare superfluo, “pur a fronte della formulazione della domanda di oblazione, atteso che l’art. 162-bis cod. pen. domanda al giudice una serie di verifiche prodromiche all’accoglimento della domanda, nell’ambito del cui procedimento – nel contraddittorio tra le parti – potrà essere accertata la sussistenza dei presupposti della confisca di cui verrà dato conto in motivazione“.
Inoltre, la Corte ricorda che la legge 23 giugno 2017 n. 103, in ragione dell’esigenza di semplificare la definizione del processo penale, ha ulteriormente ampliato i casi in cui è consentito alla Cassazione di disporre – sempre che non risultino indispensabili nuovi accertamenti di fatto – l’annullamento senza rinvio, adottando, comunque, “i provvedimenti necessari“.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto (anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2023) la Corte di Cassazione afferma che è consentito alla stessa, “investita dell’impugnazione del pubblico ministero, di disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l’accertamento in punto di fatto ed in contraddittorio con la difesa dei presupposti applicativi della confisca stessa, sicché il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen.“.
Ad avviso della Suprema Corte, sussistono, quindi, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto prescritti per legge, che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito e che consentono alla stessa, anche a seguito della sentenza della Consulta, di disporre, ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., la confisca delle armi di cui al capo di imputazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca delle armi, che ha disposto.
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