L’oblazione

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L’oblazione, nel diritto processuale penale, è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Gli organi competenti sono il giudice dibattimentale (monocratico o di pace) e il GIP.

Indice:

  1. L’etimologia
  2. L’oblazione nel diritto 

1. L’etimologia

Il termine “oblazione” deriva dal latino oblatioofferre, che significa “offrire”.

Il suo significato letterale è: “offerta, elemosina”.

In senso figurato può anche significare “invocazione, preghiera, sacrificio”.

Nel diritto è una causa di estinzione del reato che consiste nel pagamento volontario di una somma.

2. L’oblazione nel diritto

L’oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

In origine l’oblazione poteva essere concessa esclusivamente per le contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda (art. 162 Codice penale).

Si è poi prevista un’altra ipotesi di oblazione facoltativa, vale a dire, che non spetta di diritto come nel caso precedente ma è a discrezione del giudice), riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art. 162-bis c.p.).

L’oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell’indagato/imputato.

L’oblazione è prevista per diversi reati quali il versamento di assegni in bianco o la violazione del diritto d’autore, ai sensi della legge n. 43 del 2005.

Nel caso di contravvenzioni punite con pena alternativa, l’oblazione è inammissibile quando il reo sia recidivo reiterato per delitti non colposi oppure ne sia stata dichiarata l’abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato.

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L’oblazione è  inammissibile quando permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Il Giudice può anche respingere l’istanza di oblazione avendo in attenzione la gravità del reato (art. 162-bis Codice Penale).

Nel corso delle indagini preliminari la domanda d’oblazione è presentata al pubblico ministero che si occupa della trasmissione, insieme agli atti d’indagine e al proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari che è competente a decidere sulla domanda (art. 141 Disposizioni Attuazione c.p.p.)

Prima delle modificazioni introdotte con il decreto-legge n. 117/2007 (cosiddetto Decreto Bianchi), l’oblazione non era prevista per chi guidava in stato di ebbrezza.

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione  n. 25056/ 2007  è stato accolto il ricorso della Procura  presso la Corte d’appello di Brescia, presentato contro una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia di non luogo a procedere, emessa nei confronti di un automobilista positivo all’etilometro, per estinzione del reato per oblazione.

A seguito delle modifiche normative che hanno istituito le tre fasce entro le quali riportare lo stato di ebbrezza, l’istituto dell’oblazione era concesso nell’ambito nella prima fascia, vale a dire, per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico accertato inferiore o uguale a 0,8 g/l, contravvenzione punita con la pena dell’ammenda, ma con le successive modificazioni al Codice della strada la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata a illecito amministrativo.

È molto importante valutare l’oblabilità dei decreti penali di condanna perché si evita qualsiasi iscrizione nel casellario giudiziale, di fatto si resta incensurati.

Il reato commesso e oblato, perché estinto, non costituirà recidività se dovesse essere commesso un reato analogo.

Nel caso di pagamento del decreto penale si riceve di fatto una condanna penale e servono dai 2 ai 5 anni, a seconda dei casi, per chiedere la declaratoria di estinzione del reato, anche se a seguito della pronuncia di estinzione la condanna permane nel casellario giudiziario con l’indicazione che il reato è estinto, sempre che in questo lasso di tempo il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

L’articolo 162 del codice penale rubricato “oblazione nelle contravvenzioni” recita:

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento (c.p.p. 492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p. 459, 565), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

La norma si basa sulla convenienza di definire con sollecitudine i procedimenti per reati di minima importanza, evitando così il dispendio di energie processuali e garantendo la pronta disponibilità delle somme riscosse prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna.

L’articolo 162 – bis del codice penale rubricato “oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. 

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.

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