Quando la confisca di armi o oggetti atti ad offendere è obbligatoria (Riferimento normativo: L., 22/05/1975, n. 152, art. 6). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.
Indice
1. La questione: confisca di armi o oggetti atti ad offendere
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel rigettare un incidente di esecuzione, confermava al contempo la confisca delle armi e delle munizioni disposta con provvedimento del medesimo Tribunale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen. e l’abnormità del provvedimento impugnato.
In particolare, il ricorrente sosteneva come le armi e le munizioni, di cui era stata disposta la confisca, non avessero alcun collegamento con la violazione di norme in materia di armi, ma il provvedimento ablativo conseguisse al mancato rispetto dell’ordine di consegna delle medesime, sicché le stesse non avrebbero potuto essere confiscate.
Sempre secondo il difensore, comunque, in ogni caso, la morte dell’autore del reato avrebbe fatto venir meno ogni collegamento della misura con la condizione di pericolosità che è alla base della confisca, ed essa neppure sussisteva quando questi era in vita, dal momento che non era stato disposto il ritiro cautelare delle armi in questione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo suesposto era reputato infondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione – una volta fatto presente che l’art. 6 della l. n. 152 del 1975 stabilisce che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, fermo restando che l’art. 240, comma 2, cod. pen. stabilisce – tra l’altro – che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna – richiamando quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto (Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, la quale ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone diverse dall’indagato rimaste ignote; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015), così come la confisca dell’arma è parimenti obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016) ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (cfr. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017) atteso che, nella ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto, cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi.
Orbene, alla luce di siffatto quadro normativo ed ermeneutico, i giudici di piazza Cavour ritenevano come, nel caso di specie, si versasse in una ipotesi di confisca relativa a reati concernenti armi e munizioni.
Tal che se ne faceva discendere che, non essendo stata accertata l’insussistenza del fatto, tale misura ablatoria andava obbligatoriamente disposta.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la confisca di armi o oggetti atti ad offendere è obbligatoria.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che tale misura ablatoria è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto.
Allo stesso modo la confisca in questione deve essere disposta ex lege pure nel caso di estinzione del reato per oblazione, ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione nel merito sempre per insussistenza del fatto.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975 che per l’appunto norma questa forma peculiare di confisca.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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