La nuova udienza preliminare: fissazione dell’udienza

Lorena Papini 24/04/24
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Nel presente capitolo verrà esaminata la fase introduttiva dell’udienza preliminare.
In particolare, saranno analizzati l’art. 418 c.p.p. che regola la fissazione dell’udienza e l’art. 419 c.p.p. che disciplina gli atti introduttivi. Orbene, non resta che prendere in considerazione queste disposizioni legislative iniziando la disamina da quanto previsto dall’art. 418 c.p.p.

Il presente contributo è un estratto del volume: La riforma dell’udienza preliminare

Indice

1. Fissazione dell’udienza preliminare


L’art. 418 c.p.p. dispone che entro “cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia” (primo comma) e tra “la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni” (secondo comma).
Orbene, fermo restando che il termine di cinque giorni, introdotto dall’art.19, co. 1, legge 16 dicembre 1999, n. 479, era originariamente di due giorni e che l’art. 418 c.p.p., in quanto applicabile, esso rileva anche per quanto attiene ai provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione stante quanto disposto dall’art. 409, co. 5, secondo periodo, c.p.p. (“Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419”), per effetto di quanto enunciato dalla norma qui in commento, il giudice “è tenuto (…) a fissare l’udienza in camera di consiglio al fine di provvedere sulla stessa” dato che, come vedremo anche successivamente, l’udienza preliminare “si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato” (art. 420, co. 1, c.p.p.).
Orbene, l’obbligo di procedere a siffatta fissazione comporta, da un lato, che è “abnorme e, come tale, ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l’udienza, come prescritto dall’art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta”, dall’altro, che l’organo giudicante non può “adottare con provvedimento «de plano» l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso che è quello camerale dell’udienza preliminare e solo nell’ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la detta declaratoria”, essendo per l’appunto “ineludibile la fissazione dell’udienza preliminare (…) imposta dalle precise scansioni di cui all’art. 418 c.p.p.”.
Ciò posto, è da ultimo richiesto che tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non possa intercorrere un termine superiore a trenta giorni e, dunque, deve essere osservato da parte del giudice, nel fissare l’udienza preliminare, il rispetto di tale lasso temporale.

Fissazione dell’udienza
Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’art. 97 c.p.p. quando l’imputato è privo di difensore di fiducia.
Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Tabella riepilogativa

Volume fonte dell’estratto


Completano il testo utili tabelle riepilogative di sintesi per una più rapida consultazione delle novità.

FORMATO CARTACEO

La Riforma dell’udienza preliminare

Il presente volume si propone di esaminare la nuova disciplina dell’udienza preliminare ripercorrendo le significative novità che hanno interessato questo istituto a partire dalla Riforma Cartabia, con il d.lgs. 150/2022 (il diverso termine per la costituzione di parte civile, la risoluzione di criticità della imputazione in apertura, i maggiori poteri conferiti al giudice dell’udienza preliminare e la mutata disciplina riguardante l’assenza dell’imputato), passando per il d.lgs. n. 203/2023, di adeguamento al regolamento UE 2018/1805 in materia di sequestro e confisca (che ha riformulato gli atti introduttivi dell’udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio) fino al recentissimo d.lgs. n. 31 del 2024, il cd. Correttivo Cartabia (intervenuto sulla norma riguardante la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare in materia di responsabilità degli enti). Completano il testo utili tabelle riepilogative di sintesi per una più rapida consultazione delle novità. Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024

Lorena Papini

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