Nel presente capitolo verrà esaminata la fase introduttiva dell’udienza preliminare.
In particolare, saranno analizzati l’art. 418 c.p.p. che regola la fissazione dell’udienza e l’art. 419 c.p.p. che disciplina gli atti introduttivi. Orbene, non resta che prendere in considerazione queste disposizioni legislative iniziando la disamina da quanto previsto dall’art. 418 c.p.p.
Il presente contributo è un estratto del volume: La riforma dell’udienza preliminare
1. Fissazione dell’udienza preliminare
L’art. 418 c.p.p. dispone che entro “cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia” (primo comma) e tra “la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni” (secondo comma).
Orbene, fermo restando che il termine di cinque giorni, introdotto dall’art.19, co. 1, legge 16 dicembre 1999, n. 479, era originariamente di due giorni e che l’art. 418 c.p.p., in quanto applicabile, esso rileva anche per quanto attiene ai provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione stante quanto disposto dall’art. 409, co. 5, secondo periodo, c.p.p. (“Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419”), per effetto di quanto enunciato dalla norma qui in commento, il giudice “è tenuto (…) a fissare l’udienza in camera di consiglio al fine di provvedere sulla stessa” dato che, come vedremo anche successivamente, l’udienza preliminare “si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato” (art. 420, co. 1, c.p.p.).
Orbene, l’obbligo di procedere a siffatta fissazione comporta, da un lato, che è “abnorme e, come tale, ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l’udienza, come prescritto dall’art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta”, dall’altro, che l’organo giudicante non può “adottare con provvedimento «de plano» l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso che è quello camerale dell’udienza preliminare e solo nell’ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la detta declaratoria”, essendo per l’appunto “ineludibile la fissazione dell’udienza preliminare (…) imposta dalle precise scansioni di cui all’art. 418 c.p.p.”.
Ciò posto, è da ultimo richiesto che tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non possa intercorrere un termine superiore a trenta giorni e, dunque, deve essere osservato da parte del giudice, nel fissare l’udienza preliminare, il rispetto di tale lasso temporale.
| Fissazione dell’udienza |
| Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’art. 97 c.p.p. quando l’imputato è privo di difensore di fiducia. |
| Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni. |
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