Prova nuova rilevante per revocazione confisca preventiva

Scarica PDF Stampa Allegati

In tema di confisca di prevenzione, in cosa può consistere la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159. Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 1301 del 24-10-2023

sentenza-commentata-art.-6-81.pdf 22 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: prova rilevante per la revocazione


La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato un’opposizione avverso un’ordinanza con la quale la stessa Corte di Appello partenopea aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca della confisca disposta con la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, e confermata dalla Corte di Appello.
Orbene, a fronte di ciò, l’opponente aveva presentato un’istanza di revoca della confisca adducendo quali elementi di novità gli accertamenti effettuati in ordine alla provenienza dei redditi e, nello specifico, circa la lecita provenienza della somma utilizzata per costituire una società, poi, sin dal primo anno e nel corso del tempo, avrebbe sviluppato utili, per lo più non dichiarati al fisco.
Il giudice dell’esecuzione, però, aveva dichiarato inammissibile l’istanza in questione, ritenendo che gli elementi indicati e gli accertamenti effettuati non contenessero il necessario requisito della novità e la stessa Corte di Appello, successivamente, aveva parimenti rigettato l’opposizione rilevando come la consulenza tecnica, oltre a non introdurre nessun ulteriore e diverso elemento di novità, fosse “assolutamente generica e non supportata da adeguata documentazione a sostegno”.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’istante.
Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso summenzionato era ritenuto inammissibile.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini ritenevano come le prove, che il ricorrente aveva posto a fondamento della richiesta, non risultassero essere “sopravvenute” e, soprattutto, si riferissero a elementi di cui la parte aveva conoscenza già nel corso del giudizio di merito.
Le circostanze rappresentate con la consulenza tecnica e il fatto che vi sarebbero stati redditi oggetto di evasione fiscale (in sostanza utili della società non dichiarati), pertanto, per il Supremo Consesso, oltre a essere del tutto sforniti di prova in assenza di documentazione a sostegno, non erano elementi nuovi e gli stessi erano, anche per la loro natura, noti al ricorrente così che non si poteva ritenere lo stesso li avesse incolpevolmente ignorati, tanto da impedirgli di provare nel corso del giudizio di merito la legittima intestazione dei beni, tenuto conto che, secondo quanto postulato dalle Sez. U, nella sentenza n. 43668 del 26/05/2022, in “tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.

3. Conclusioni


Fermo restando quanto statuito dall’art. 28 del codice antimafia (“1.  La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice: a)  in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b)  quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c)  quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2.  In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura. 3.  La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 4.  Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46”), la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa può consistere la prova nuova rilevante ai fini della presente revocazione.
Si richiama difatti in tale pronuncia quanto postulato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 43668 del 2022 in cui è stato postulato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se vi siano prove nuove in grado di potere chiedere la revocazione a norma dell’art. 28, co. 1, lettera a), d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Potrebbero interessarti anche:

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento