Possibile convalidare il fermo anche un mese dopo la perquisizione se c’è pericolo di fuga

Redazione 11/07/14
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

A deciderlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 29978 del 9 luglio 2014, che ha confermato la validità del provvedimento del G.I.P.: i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga sono stati, ad avviso della Corte suprema di legittimità, perfettamente integrati dal comportamento dell’indagato, sotto inchiesta per il reato di spaccio di droga, che fugge dall’ospedale in cui era ricoverato per avere ingerito ovuli di cocaina e non si rende reperibile neanche nella sua abitazione.

Quindi, nonostante la perquisizione presso il domicilio eletto effettuata un mese prima abbia dato esito negativo, la libertà dell’indagato può essere comunque limitata attraverso il fermo che, come sottolineano i giudici, è una misura endoprocessuale emanata se v’è pericolo di fuga. Nel caso di specie l’uomo aveva contatti con Stati esteri per la fornitura di droga, ed era anche stato arrestato in Cile: pertanto, al momento della convalida dell’arresto il giudice ha agito secondo i presupposti di legge.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento