Personale civile basi militari NATO e USA: contribuzione e previdenza

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Personale civile presso le Basi NATO e Basi militari USA in Italia: obblighi contributivi e classificazione previdenziale

>>>Leggi la circolare n. 117/2022 e il suo allegato n.1<<<

     Indice

  1. La normativa di riferimento
  2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per il personale a “statuto locale”
  3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi
  4. Classificazione ai fini previdenziali delle Basi NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano

1. La normativa di riferimento

L’INPS, con la circolare n. 117/2022, ha eseguito una ricognizione generale degli obblighi contributivi relativi al personale civile impiegato con rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dal legislatore italiano, presso le strutture militari NATO e presso le basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano.

Preliminarmente giova ricordare che le attività svolte dalle basi NATO e dalle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America sul suolo italiano vengono collocate nel contesto del Trattato del Nord Atlantico, la descrizione del regime previdenziale concernente ai rapporti di lavoro statuiti con il personale civile vede la sua basilare fonte di regolamentazione nella “Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO)” firmata a Londra il 19 giugno 1951 (Convenzione di Londra), resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 -.

La Convenzione, dettando le regole generali inerenti la presenza di personale di uno o più Paesi NATO sul suolo di un altro Paese dell’Alleanza Atlantica, regola la posizione dei membri delle basi poste sul territorio italiano, ivi compreso lo status del personale civile al seguito della forza armata dell’Alleanza stazionante nel nostro territorio.

Con riferimento alla materia inerente le condizioni di lavoro e impiego nonché di protezione sociale del personale operante presso le basi NATO rilevano, in particolar modo, le disposizioni del “Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in base al Trattato del Nord Atlantico” firmato in Francia in data 28 agosto 1952 ( noto come “Protocollo di Parigi”), nonché quelle di cui al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, recante “Esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961”.

In relazione all’assunzione e la gestione amministrativa del personale reclutato dalle Forze Armate statunitensi operanti sul territorio italiano, è stato sottoscritto un apposito Regolamento, in data1 settembre 1957,  in esecuzione del paragrafo 4, articolo 9, della Convenzione di Londra dal Capo Gabinetto del Ministero del Lavoro e dal Comandante Generale delle Forze Armate Americane.

Come esaminato sopra le strutture militari, insieme al personale militare, annoverano personale civile che impiega per l’adempimento delle più svariate mansioni. Sulla base degli accordi istitutivi degli Organismi in esame il personale civile esercente in loco è catalogabile nelle seguenti tipologie: a)elemento civile” (al seguito delle singole forze): indica il personale civile che segue la Forza Armata di una parte contraente, adoperato da una delle Forze Armate di tale parte contraente; b) personale a “statuto locale”: trattasi di personale impiegato per soddisfare necessità locali di manodopera e che è sottoposto alla giurisdizione italiana; c) personale a “statuto internazionale”: si tratta del diverso personale “appartenente a determinate categorie di personale civile impiegato dal Quartier Generale Interalleato stabilite dal Consiglio Atlantico” che è remunerato in base alle tariffe salariali della NATO.


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2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per il personale a “statuto locale”

L’assetto degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Basi site nel territorio italiano, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione locale dello Stato di soggiorno, viene, dunque, a delinearsi in corrispondenza al regime giuridico che disciplina le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni previdenziali e assistenziali, come segue:

Cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs)

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – ha novellato l’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 -. introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”. Sicché, a partire dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale” (compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio) rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie e i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

CUAF

In merito agli assegni per il nucleo familiare (ANF), si sottolinea come il relativo obbligo contributivo si determina sulla circostanza che le Basi NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano garantiscano o meno il trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF. Giova ricordare sul punto che ai datori di lavoro che senza finalità di lucro svolgono “attività varie” e che garantiscono ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge, è concesso, su domanda, l’esonero della contribuzione alla Cassa Unica assegni familiari (articolo 49, comma 2, legge 9 marzo 1989, n. 88 – Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -.

Fondo di integrazione salariale

Secondo il dettato dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – (legge di Bilancio 2022) i datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al Decreto Interministeriale n. 94343/2016. Sicché, i datori di lavoro di cui alla presente circolare sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.

Fondo di tesoreria

Per il personale civile a “statuto locale”, assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina di cui all’articolo 2120 c.c., le Basi militari NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale sono obbligate al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – e disciplinato dalle norme contenute nei decreti di attuazione, emanati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 30 gennaio 2007.

IVS

Con riferimento all’Assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vale l’obbligo di assicurare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) il personale con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”.

Malattia

Vengono applicate alle Basi NATO nonché alle Basi militari date in utilizzo agli Stati Uniti d’America in territorio italiano le regole che in seno all’ordinamento italiano disciplinano l’assicurazione economica di malattia.

In merito alla disciplina, giova ricordare che il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria -, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria -, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sicché, è stato definitivamente stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) -, per le categorie di lavoratori cui la summenzionata assicurazione è utilizzabile ai sensi della normativa vigente. Dunque, con decorrenza 1 maggio 2011, a fronte delle norme di cui sopra, l’obbligo contributivo per il finanziamento della suddetta assicurazione è esteso anche ai datori di lavoro che occupino lavoratori subordinati a “statuto locale” aventi diritto all’indennità di malattia, che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

Maternità

Vengono applicate le norme che disciplinano l’assicurazione economica di maternità. In attuazione dei principi generali che disciplinano il rapporto assicurativo previdenziale, il legislatore ha disciplinato, all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – (c.d. Testo unico sulla genitorialità),  il concorso al finanziamento riguardante le prestazioni economiche di maternità (quali ad esempio congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”) attraverso il versamento di apposita contribuzione. Si tratta di un obbligo contributivo gravante, sempre, sulle Basi NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America sul territorio italiano in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato regolati dalla legge italiana.

NASPI

Il personale civile a “statuto locale” gode delle prestazioni della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 -. Da ciò discende che per il personale in scrutinio è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita -.

3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi

Data la complessità della legislazione inerente alla contribuzione previdenziale fin qui delineata, l’INPS informa che, per i periodi contributivi pregressi e fino al 20 ottobre 2022, i soggetti interessati, in caso di omissioni nei versamenti, possono accedere alla riduzione delle sanzioni civili nella misura dell’interesse legale (art. 116, co. 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Per beneficiare della riduzione, i datori di lavoro, o i loro intermediari, sono obbligati a comunicare alla competente Struttura territoriale dell’INPS, mediante il “Cassetto previdenziale”, il pagamento della contribuzione dovuta in applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare in commento.

4. Classificazione ai fini previdenziali delle Basi NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano

Le Strutture territorialmente competenti dell’INPS classificano le posizioni inerenti alle Basi Nato e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America sul territorio italiano nel settore “Terziario”, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989 – Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -, con codice Ateco2007 99.00.00 “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”.

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