Personale amministrativo: gli incarichi extraistituzionali

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Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia ha diramato la Circolare 23 novembre 2022 recante “Chiarimenti in merito all’espletamento da parte del personale dell’amministrazione giudiziaria di incarichi extraistituzionali, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione – Uffici interni e Uffici periferici”.

>>>Leggi la Circolare 23 novembre 2022<<<

Indice

1. La disciplina

Il documento osserva che in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali, l’articolo 53, c. 6, lettera f- bis) del D. Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che siano “escluse dal regime autorizzatorio le attività di formazione dirette ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

2. Il concetto di docenza

Per l’effetto, la Circolare a firma del Direttore Generale del Dipartimento interessato, ha chiarito che, in considerazione del tenore letterale della richiamata norma, la quale non limita in alcun modo il concetto di docenza, la medesima Direzione si è recentemente orientata, nel senso di ritenere esclusa dal regime autorizzatorio ogni forma di docenza, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica dei soggetti conferenti e/o dei discenti.

3. La disciplina

Al contempo viene rammentato, in ogni caso, che, come previsto all’articolo 8, c. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (decreto 23.02.2018), la partecipazione, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione è tuttavia oggetto di obbligo di comunicazione al competente direttore generale o suo delegato, “al fine di consentire la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse”.

4. L’obbligo di comunicazione

Ne consegue che il dipendente interessato dovrà comunicare formalmente all’Ufficio di appartenenza, la sua partecipazione, in qualità di docente, tutor o relatore, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, indicando il soggetto conferente, l’oggetto, la natura della prestazione lavorativa (es. prestazione di lavoro autonomo), l’impegno e la retribuzione eventualmente prevista.

5. I feedback dell’Ufficio

L’Ufficio di appartenenza del dipendente interessato dovrà far pervenire, con immediatezza, alla Direzione la comunicazione pervenuta, unitamente al proprio parere espresso al riguardo. La Direzione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, dovrà valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente esclusivamente la necessità di un’istruttoria ovvero il diniego allo svolgimento dell’incarico.

6. La tempistica delle comunicazioni

Le comunicazioni devono pervenire alla Direzione entro un congruo lasso di tempo rispetto all’inizio dell’incarico, al fine di consentirne la tempestiva valutazione (almeno 10 giorni prima).

7. Esclusa la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

Gli incarichi in parola esulano dall’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dal c. 12 dell’art. 53, citato dalla medesima Circolare, come pure dall’obbligo di pubblicazione contemplato dall’art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013.

Avv. Biarella Laura

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