Per la Cassazione, se il minore versa in stato di abbandono, non basta la “mera disponibilità” dei nonni a prendersene cura per scongiurarne l’adozione

Redazione 15/04/11
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Ribadendo una giurisprudenza consolidata sul punto, la Cassazione, con la sentenza 7504/2011, intervenuta in una vicenda in cui i nonni si erano opposti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei nipoti che versavano in condizioni di abbandono, ha ricordato come non sia sufficiente ad escludere l’adozione una mera disponibilità dei parenti, ivi compresi i nonni, a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, che nello specifico non risultava provato, ovvero, al limite, dovendosi dimostrare un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori con interventi sostitutivi dei genitori o eventualmente con denunce alle autorità di controllo. Pertanto, nel rigettare il ricorso proposto dai nonni avverso il procedimento che aveva condotto alla dichiarazione di adottabilità dei quattro nipoti, detta Cassazione ha sostenuto come non possa concedersi l’adozione agli stessi nonni sulla base di una generica “mera disponibilità” ad occuparsi dei nipoti manifestata in un contesto temporale tale unicamente da evitare la condizione di adottabilità degli stessi. All’uopo occorre, infatti, la sussistenza di “rapporti significativi” esplicantisi in compiti di attenzione e cura dei bambini nelle loro necessità di accudimento, sia dal punto di vista della soddisfazione delle esigenze primarie, sia per quel che concerne il rapporto con l’adulto di riferimento. Viceversa, la mera disponibilità verbale ad adempiere agli obblighi educativi nei confronti del minore ovvero un semplice dissenso rispetto all’atteggiamento dei genitori non sono idonei ad escludere lo stato di abbandono del minore.Nella ricorrenza delle condizioni che valgono a legittimare una dichiarazione di adottabilità conseguente all’accertamento di una condizione di abbandono, il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine (Anna Costagliola).

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