Per configurare il reato di violenza sessuale non è sufficiente la testimonianza della vittima

Redazione 24/05/13

Lucia Nacciarone

Soprattutto se le dichiarazioni rese non sono attendibili e confermate da altre fonti.

A deciderlo è la terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 21909 del 22 maggio 2013, ribaltando il verdetto della Corte di merito che precedentemente aveva confermato la pronuncia di colpevolezza emessa dal GUP in danno di un uomo accusato del reato de quo.

L’uomo, secondo le dichiarazioni della parte offesa, peraltro confermate da un’altra donna presente al momento dei fatti, l’aveva molestata costringendola a subire atti di libidine violenti, ed aveva altresì bloccato il veicolo in cui si trovavano le due donne impedendo loro di allontanarsi.

Perciò era stato condannato oltre che per violenza sessuale aggravata, anche per il reato di violenza privata.

Nel corso del giudizio di merito le dichiarazioni della vittima presunta della violenza erano state ritenute attendibili ed avevano ricevuto conferma dalla deposizione della testimone presente e di un altro teste; all’imputato erano state inoltre negate le attenuanti generiche.

L’uomo aveva quindi fatto ricorso deducendo come primo motivo l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, rimproverando in sostanza alla Corte di merito carenze argomentative nel valutare l’attendibilità della parte offesa, e rilevando la mancanza di dati da cui desumere l’esistenza di motivi di risentimento personale, laddove invece dagli atti del processo e precisamente dal verbale di ricezione di querela presso la Polizia di Stato risultavano menzionate circostanze significative che connotavano i rapporti fra le parti (nella specie, era emerso che l’aggressore era il fratello dell’amante del marito della vittima).

E proprio questo motivo di ricorso ha trovato accoglimento nella sentenza depositata ieri, che, oltre a rinviare alla Corte di merito per una nuova valutazione del caso specifico, è importante per aver enunciato il seguente principio di diritto: « in tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

Ciò premesso la motivazione circa la credibilità soggettiva della persona offesa appare illogica perché dà per scontata l’assenza di dati da cui desumere che la stessa nel proporre denunzia potesse essere animata da seri motivi di risentimento personale».

Pertanto, ad avviso della Corte Suprema di legittimità non basta la testimonianza della vittima a giustificare una condanna per violenza sessuale, se le dichiarazioni non coincidono col racconto del presenti. E comunque deve compiersi un’indagine volta ad escludere l’esistenza di motivi di risentimento personali nei confronti del presunto aggressore e, probabilmente, motivi di rabbia, senso di colpa, risentimento tout court che possano deviare ricordi, sensazioni e in definitiva la realtà che la vittima si è costruita, essendo il confine fra libertà di autodeterminazione della sfera sessuale e costrizione, in alcuni casi abbastanza labile.

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